Sentenza n. 1295/2026 - Brescia, Sezione 2
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387; e per la condanna della parte resistente alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei ricorrenti, comprensiva dei sei scatti stipendiali, con il riconoscimento delle differenze maturate e non corrisposte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Liquidazione dell’indennità di buonuscita senza includere i sei aumenti periodici di stipendio previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex militari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti stipendiali dell’art. 6-bis d.l. 387/1987, e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con un unico motivo hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere. L’INPS ha eccepito che il beneficio sarebbe riservato al personale della Polizia di Stato e che i ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, non ne avrebbero il requisito soggettivo; ha inoltre dedotto la decadenza per mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio. Ha ritenuto che l’art. 6-bis d.l. 387/1987 si applichi anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri: l’art. 4 d.lgs. 165/1997, che assoggetta a contribuzione il beneficio in caso di cessazione a domanda, riguarda gli aumenti ai fini pensionistici e non la liquidazione del trattamento di fine servizio; l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la persistente applicazione dell’art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare. L’abrogazione dell’art. 11 l. 231/1990 non fa rivivere la precedente disciplina restrittiva dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987. Ha respinto anche l’eccezione di decadenza: l’ambiguità della disposizione sul termine non consente di configurare con chiarezza una decadenza e il richiamo alle condizioni da possedere alla cessazione dal servizio riguarda i requisiti sostanziali, non un onere procedimentale. L’INPS è stato condannato a rideterminare l’indennità entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, includendovi i sei scatti; è irrilevante che l’Amministrazione di appartenenza non li abbia riconosciuti nella documentazione trasmessa all’ente previdenziale. Spese a carico dell’INPS, liquidate in € 2.500,00 oltre oneri accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione continua ad applicarsi al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e consente, al ricorrere dei requisiti previsti, l’attribuzione dei sei aumenti periodici anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
l'art. 4 del d.lgs. 165/1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio
Il regime contributivo previsto per gli aumenti ai fini pensionistici in caso di cessazione a domanda non condiziona l’attribuzione dei sei scatti per la liquidazione del trattamento di fine servizio.
art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ord. mil.
l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, per effetto dell'art. 2268 comma 1 n. 872 cod. ord. mil., non comporta la reviviscenza dell'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987 nella sua formulazione previgente, poiché - per consolidato principio - l'abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore.
L’abrogazione della disposizione modificativa non ripristina la precedente disciplina già abrogata, in assenza di un’espressa previsione legislativa.
art. 1911, comma 3, cod. ord. mil.
Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell'art. 1911 co. 3 cod. ord. mil, a tenore del quale l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 "continua ad applicarsi" alle forze di polizia a ordinamento militare;
La norma conferma che il beneficio previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 continua a valere per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 121 del 1981, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Ai fini dell’ambito soggettivo del beneficio, la nozione di forze di polizia comprende anche l’Arma dei Carabinieri.
art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987
nessuna conseguenza decadenziale può farsi derivare dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, che prevede che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” atteso che per la giurisprudenza prevalente l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza ed alla perspicuità dei presupposti determinanti la decadenza
Il termine indicato per la domanda non determina decadenza quando la disposizione non definisce con sufficiente chiarezza i presupposti per tale effetto; inoltre, il riferimento alle condizioni da possedere alla cessazione riguarda i requisiti sostanziali del beneficiario e non gli oneri procedimentali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei aumenti periodici previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che cessi a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il regime contributivo previsto dall’art. 4 d.lgs. 165/1997 per gli aumenti periodici ai fini pensionistici in caso di cessazione a domanda non si estende al calcolo del trattamento di fine servizio.
- L’abrogazione di una norma che aveva modificato una precedente disposizione non determina, in assenza di un’espressa previsione legislativa, la reviviscenza della disciplina anteriore già abrogata.
- Una decadenza non può essere desunta da una disposizione ambigua quanto ai presupposti che la determinano; il requisito di possedere determinate condizioni alla cessazione dal servizio riguarda i presupposti sostanziali del beneficio, non necessariamente gli adempimenti procedimentali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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