Cassazione Penale, Sentenza n. 22527/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso precedente provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta in relazione al reato previsto dall'art. 416 c.p. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 416, 416-bis.1 c.p., 125, 274, 299 c.p.p., art. 27 co. 2 Cost., art. 6 CEDU), lamentando in particolare che nuove dichiarazioni del neo-collaboratore Davide Bilardi (non disponibili al momento dell'adozione del provvedimento cautelare) avrebbero attestato la mancata conoscenza del ricorrente da parte del dichiarante; denuncia la conservazione in termini tautologici delle esigenze cautelari riferite a fatti ipotizzati nel 2016 senza tenere conto del lungo intervallo temporale e del comportamento osservato dal ricorrente (rispetto delle prescrizioni) e contesta l'incompatibilità della misura con la necessità lavorativa di operare in altre città.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse correttamente valutato: (i) l'irrilevanza probatoria delle emergenze istruttorie riferite dal difensore (la mancata identificazione da parte di un esponente di criminalità di tipo mafioso è probatoriamente neutra), con la considerazione della parzialità dell'istruttoria ancora in corso; (ii) che il 'tempo silente' trascorso dalla presunta commissione del reato non costituisce criterio di valutazione ex art. 299 c.p.p. ai fini di revoca o sostituzione della misura cautelare, rilevando invece il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e la presenza di ulteriori elementi che nel caso non sono emersi; (iii) l'assenza di specifiche deduzioni idonee a dimostrare un'effettiva incompatibilità della misura con l'attività lavorativa, che fino a quel momento era stata svolta regolarmente. Le argomentazioni del giudice del riesame sono state ritenute logiche e coerenti con la giurisprudenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma riferita al reato contestato (associazione semplice); la Corte ritiene che le intercettazioni e gli elementi istruttori sostengono la contestazione e che la mancata identificazione da parte di un collaboratore è probatoriamente neutra
Invocata dal ricorrente nella censura, ma nella motivazione della Corte non emerge una specifica applicazione o modifica dell'interpretazione rispetto a quanto già esposto per l'art. 416; la sentenza sottolinea la neutralità probatoria di certe dichiarazioni testimoniali
Norma processuale richiamata nella censura sul tema delle misure cautelari; la decisione non esprime un'interpretazione specifica oltre a valutare la correttezza dell'iter cautelare nel caso concreto
Richiamata tra le norme processuali oggetto di censura, senza che la Corte riporti un'interpretazione specifica nella motivazione riportata
Interpretazione chiave nella sentenza: il 'tempo silente' trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ai fini della revoca o sostituzione della misura; rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e la presenza di nuovi elementi che possano mutare la valutazione del periculum
art. 27, secondo comma Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione a garanzie costituzionali; la Corte non ha riscontrato violazioni della Costituzione nei termini dedotti
art. 6 CEDU
Richiamata dal ricorrente come parametro di tutela dei diritti processuali; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione rilevabile nella decisione impugnata
Massime di principio
- Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia comunicate dopo l'adozione di una misura non sono automaticamente idonee a determinare la revoca: va valutata la loro effettiva rilevanza e congruenza con il quadro probatorio complessivo
- La mancata identificazione del soggetto da parte di un esponente di criminalità organizzata è, di per sé, probatoriamente neutra e non travolge automaticamente le risultanze acquisite, specialmente se l'istruttoria è ancora in corso
- Per le richieste di revoca o sostituzione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., non è determinante il tempo trascorso dalla presunta commissione del reato ('tempo silente'), ma il tempo intercorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'emergere di nuovi elementi che incidano su fumus e periculum
- Le deduzioni difensive devono essere specifiche e documentate: censure generiche o reiterazioni di argomenti già valutati dal giudice di merito risultano spesso inammissibili o manifestamente infondate in Cassazione
- L'incompatibilità di una misura con esigenze lavorative richiede prova puntuale e circostanziata; la mera asserzione dell'esigenza lavorativa, senza dimostrazione del concreto impedimento, difficilmente determina la revoca della misura
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22459/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22460/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22461/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22462/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22463/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22464/2025 del 16/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →