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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10010/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasceva da un immobile che il ricorrente sosteneva di aver intestato alla madre mediante procura irrevocabile a vendere, assumendo di esserne il reale proprietario e di non aver ricevuto il prezzo della successiva vendita da parte della madre al fratello. In giudizio chiedeva di accertare la simulazione della vendita del 28 novembre 2007, ritenuta dissimulare una donazione indiretta nulla per difetto di forma, e la condanna dei convenuti al pagamento del prezzo. I giudici di merito respingevano la domanda e accoglievano la riconvenzionale della madre per indennità di occupazione di altro immobile concesso in comodato e non restituito. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: 1) violazione degli artt. 1236 e 1265 c.c. e motivazione apparente, contestando la qualificazione della scrittura del 9 luglio 2009 come remissione di debito e sostenendo che fosse invece un atto transattivo estraneo alla lite; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale, deducendo che la Corte d'appello avesse rivalutato irragionevolmente la prova documentale; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita pronuncia officiosa su una remissione di debito non eccepita; 4) violazione dell'art. 1236 c.c., perché la scrittura non avrebbe potuto estinguere crediti non ancora sorti e non espressamente indicati; 5) vizio di ultra/extrapetizione per aver la Corte evocato l'interposizione fittizia e la donazione indiretta; 6) omessa pronuncia sulle domande di nullità per simulazione dell'atto pubblico di compravendita e per difetto di forma della donazione dissimulata; 7) censura sulla condanna all'indennità di occupazione, sostenendo che non fosse provata la comunione legale dei coniugi da cui derivava la legittimazione della madre.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, in sostanza, non coglievano la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva escluso la simulazione sulla base di una pluralità di circostanze convergenti e dell'interpretazione della scrittura del 9 luglio 2009, non limitandosi a una mera qualificazione astratta dell'atto. Ha inoltre rilevato che le doglianze tendevano a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; che non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. né omessa pronuncia, poiché la domanda di simulazione era stata esaminata e respinta; che il richiamo all'interposizione fittizia era solo descrittivo; e che la censura sull'indennità di occupazione era inammissibile per difetto di autosufficienza, essendo la circostanza della comunione legale data come non contestata in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1236 c.c.

    La Corte ha escluso che la scrittura privata potesse essere letta come remissione di debito idonea, di per sé, a estinguere il credito azionato; ha però chiarito che la decisione di merito non si fondava su tale qualificazione, bensì sulla lettura complessiva del documento e del contesto fattuale.

  • art. 1265 c.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non vi fonda una specifica decisione autonoma; il motivo è ritenuto inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento e del prudente apprezzamento delle prove opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione, salvo il vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per affermare che la censura sulla valutazione della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per nullità della sentenza, ma la Corte osserva che le doglianze attengono in realtà al merito e non a un vizio processuale riconducibile al numero indicato.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    È il corretto paradigma per denunciare un eventuale errore di fatto o omesso esame di fatti decisivi, ma nel caso concreto la censura non individua fatti omessi e tende solo a una nuova valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione né omessa pronuncia quando il giudice si limita a considerare documenti prodotti in causa dalla parte e quando esamina espressamente la domanda, respingendola sulla base di più rationes decidendi.

  • art. 159 c.c.

    La Corte richiama la presunzione connessa alla comunione legale dei beni per affermare che, in mancanza di specifica contestazione, il motivo sulla legittimazione della madre al rilascio dell'immobile è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione la censura contro l'interpretazione di un documento o di un contratto è ammissibile solo se indica specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito li avrebbe disattesi; non è sufficiente proporre una diversa lettura del testo.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: la valutazione delle prove resta insindacabile, salvo il vizio motivazionale nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito ha esaminato la domanda e l'ha respinta, anche se la parte ritiene non condivisibile la qualificazione giuridica data ai fatti o ai documenti.
  • Il richiamo a istituti come interposizione fittizia o donazione indiretta, se usato solo per descrivere il quadro fattuale e non per introdurre una statuizione autonoma, non integra ultrapetizione o decisione su fatto non dedotto.
  • Una censura sulla legittimazione fondata su una presunzione legale o su una circostanza data per non contestata deve indicare in modo autosufficiente quando e come tale circostanza sia stata contestata in giudizio; altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoTransazioneImpugnazioniProveProprietà
RamiContrattiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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