Sentenza n. 12043/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento A) della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022, portante “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”, unitamente all''''allegato A ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell''''ASL 1 Avezzano Sulmona L''''Aquila n. 1493 del 22.8.2019, portante “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017 e 2018” e n. 2110 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (ii) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell''''ASL 2 Lanciano Vasto Chieti n.373 del 13.8.2019, portante “Adempimenti conseguenti all''''art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” e n. 1601 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (iii) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell''''ASL 3 Pescara n. 1043 del 22.8.2019, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9” e n. 1708 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (iv) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell''''ASL 4 Teramo n. 1513 del 22.8.2019, portante “Adempimenti conseguenti all''''applicazione dell''''art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” e n. 1994 del 14.11.2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (v) la relazione non cognita rimessa con nota - parimenti non cognita - prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell''''anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 11.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023 - 13.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e al conseguente ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, il decreto del 6 ottobre 2022, gli atti presupposti e consequenziali, nonché la determinazione della Regione Abruzzo e le deliberazioni delle ASL abruzzesi concernenti la ricognizione e certificazione del fatturato dei dispositivi medici e il superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio, con memoria del 14 maggio 2026, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese. La richiesta è stata motivata dalla dichiarazione di avvenuto pagamento dell’importo dovuto in misura ridotta. Non risultava invece depositata dalle amministrazioni la comunicazione dei provvedimenti regionali di accertamento dell’avvenuto versamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7 d.l. 95/2025: quest’ultima può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti che accertano l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto. Poiché tale comunicazione non era stata depositata dalle amministrazioni, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il pagamento determinava tuttavia la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l’avvenuto versamento dell’importo dovuto; in mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento della ricorrente può determinare soltanto la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi cui si riferisce l’art. 7 d.l. 95/2025.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicata per la camera di consiglio mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice amministrativo di un provvedimento amministrativo di accertamento del pagamento, la mera dichiarazione del privato di avere effettuato il versamento non è sufficiente a determinare tale esito processuale.
- La dichiarazione del ricorrente di avere effettuato il pagamento dell’importo dovuto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso, anche quando non siano stati comunicati al giudice i provvedimenti amministrativi necessari per la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in un contesto nel quale la disciplina speciale prevede il pagamento di un importo ridotto e la definizione dei ricorsi con compensazione delle spese.
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