Cassazione Penale, Sentenza n. 33942/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto dichiarazione di ricusazione della dott.ssa Baldasseroni sostenendo che, nell'ambito di un procedimento autonomo derivante da una denuncia per calunnia promossa da Fiorentino nei confronti di Mahrach Houcine, la giudice aveva disposto l'archiviazione dopo aver esaminato atti (verbali di sommarie informazioni rese dallo stesso Mahrach) riconducibili, secondo il ricorrente, al medesimo fatto storico oggetto del processo principale (lesioni personali, falso e calunnia). Perciò il ricorrente ha dedotto che la giudice sarebbe divenuta incompatibile e parziale rispetto al giudizio sul suo conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il provvedimento di archiviazione adottato dalla dott.ssa Baldasseroni riguardava un procedimento del tutto autonomo e si era limitato a constatare la mancata querela da parte del Mahrach, senza esprimere valutazioni di merito sulla responsabilità penale del Fiorentino. Non essendovi stata alcuna valutazione di colpevolezza né un'effettiva sovrapposizione dei fatti o delle parti in modo tale da pregiudicare l'imparzialità, non sussiste né un effettivo né un apparente conflitto. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
La Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. per sanzionare il ricorso ritenuto manifestamente infondato, imponendo spese e una somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La ricusazione del giudice richiede l'esistenza di elementi concreti che dimostrino un pregiudizio o anche solo un'apparenza di parzialità; decisioni o atti di segno meramente procedurale (come un'archiviazione basata sulla mancata querela) che non esprimono valutazioni di merito non costituiscono di per sé motivo di incompatibilità.
- Per essere fondata, la richiesta di ricusazione deve collegare chiaramente il comportamento o il provvedimento del giudice alla possibilità di influenzare la decisione sul merito nel processo principale: la semplice conoscenza di atti non basta se non è dimostrato un giudizio di responsabilità che si riverberi sullo stesso imputato.
- Se i procedimenti sono autonomi, riguardano fatti diversi o persone diverse, è più difficile dimostrare l'incompatibilità; l'esistenza di identità di fatti e di parti è un elemento rilevante ai fini della ricusazione.
- Le dichiarazioni di ricusazione manifestamente infondate possono essere sanzionate con la condanna alle spese e con ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la parte ricorrente deve valutare la fondatezza della pretesa prima di proporre il gravame.
- Nella prassi, quando si intende proporre ricusazione occorre documentare in modo preciso e circostanziato sia i fatti che la loro rilevanza rispetto all'imparzialità del giudice, evitando argomentazioni generiche o speculative.
Testo integrale
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