Cassazione Penale, Ordinanza n. 18975/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congruamente motivata l'ordinanza impugnata, che aveva applicato i principi delle Sezioni Unite Galtelli e la disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, valorizzando l'aspecificità e la genericità dei motivi di appello. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile, sono state applicate le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello, proposto contro la sentenza del Tribunale di Ferrara di condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nel ricorso ha contestato la declaratoria di inammissibilità, sostenendo sostanzialmente che i motivi di appello erano stati erroneamente ritenuti aspecifici e generici. Dalla motivazione emerge che in appello erano state riproposte censure già esaminate dal Tribunale, una invocazione generica della causa di non punibilità senza specificazione delle ragioni o di elementi concreti, e una richiesta di attenuanti generiche fondata solo su richiami all'origine, cultura e condizioni sociali, senza allegazioni fattuali positivamente valutabili.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina dell'appello dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È richiamato quale novella che incide sui requisiti di specificità dei motivi di impugnazione.
È indicato come base per le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre censure già scrutinante in modo adeguato dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
- La specificità dei motivi di appello e di ricorso richiede l'indicazione puntuale delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata; non è sufficiente una mera ripetizione delle doglianze già dedotte.
- La richiesta di una causa di non punibilità deve essere sorretta dall'allegazione di elementi concreti idonei a fondarla; una deduzione meramente assertiva è generica e non può essere utilmente scrutinata.
- La domanda di attenuanti generiche non può basarsi su richiami astratti a origine, cultura o condizioni sociali, ma necessita di elementi fattuali specifici e positivamente valutabili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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