Cassazione Penale, Sentenza n. 29772/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena complessiva irrogata a un soggetto, applicando la continuazione in sede esecutiva tra tre giudicati definitivi. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge in relazione all'art. 669, comma 8, c.p.p., sostenendo che il fatto oggetto della condanna del 2022 del Tribunale di Milano per omessa presentazione della dichiarazione IVA 2011 sarebbe identico a quello per cui era stato dichiarato estinto per prescrizione, con sentenza del Tribunale di Brescia del 2023, il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2010-2013. Secondo il ricorrente, vi sarebbe stata violazione del divieto di ne bis in idem e avrebbe dovuto prevalere la sentenza di proscioglimento, benché anteriore alla irrevocabilità della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva escluso la violazione del ne bis in idem evidenziando la diversità dei fatti: da un lato l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'annualità 2011, dall'altro l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e II.DD. per l'annualità 2013. Poiché si trattava di fatti diversi, l'art. 669 c.p.p. non poteva operare. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Disciplina il criterio di prevalenza tra decisioni incompatibili e il divieto di ne bis in idem in sede esecutiva; non opera quando i fatti posti a base delle decisioni sono diversi.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem in sede esecutiva opera solo quando le decisioni contrastanti riguardano il medesimo fatto storico; se le condotte sono riferite ad annualità o ad adempimenti diversi, non vi è identità del fatto e non si applica l'art. 669 c.p.p.
- Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato: la mancata critica delle ragioni decisive comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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