Cassazione Penale, Sentenza n. 28353/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Torino, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento parziale della Cassazione, ha confermato la responsabilità di un soggetto ritenuto amministratore di fatto e dominus di una società fallita per bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. La contestazione residua riguardava la tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, mentre la parte relativa alla mancata consegna dei bilanci era stata esclusa perché i bilanci non rientrano nei libri e scritture di cui all'art. 216 l. fall. Il ricorso deduceva: 1) motivazione apparente, perché non sarebbe stata realmente esaminata l'ipotesi alternativa della sottrazione della contabilità da parte di un coimputato e, al più, sarebbe residuata una condotta di omessa tenuta delle scritture, riconducibile all'art. 217 l. fall. ormai prescritto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'art. 216 l. fall., per mancata spiegazione del passaggio dalla esclusione della rilevanza dei bilanci alla residua imputazione; 3) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, ritenuto desunto indebitamente dal solo criterio del "cui prodest"; 4) violazione di legge per errato uso del giudicato, sostenendo che la precedente condanna per bancarotta distrattiva non potesse automaticamente estendersi alla bancarotta documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza rescissoria avesse correttamente circoscritto l'imputazione alla sola ipotesi di tenuta irregolare delle scritture contabili idonea a impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; ha poi escluso che la dedotta sottrazione di documenti da parte del coimputato potesse incidere sulla prova di tale diversa condotta, perché la contestazione riguardava scritture materialmente esistenti ma predisposte in modo mistificatorio. La motivazione sul punto è stata considerata specifica e adeguata anche quanto alla prova dell'elemento soggettivo, desunto dalle modalità concrete della condotta, dal ruolo apicale di fatto dell'imputato nella società e dal vantaggio diretto tratto dalle infedeltà contabili. È stato inoltre ritenuto corretto l'uso del giudicato formatosi nel medesimo procedimento sulla bancarotta distrattiva come elemento indiziante, non quale automatica estensione della responsabilità, ma come dato probatorio da valutare insieme agli altri elementi acquisiti. Conseguentemente, è stata confermata la condanna e l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La bancarotta fraudolenta documentale richiede la tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; non è necessaria, per la forma contestata, la sola omessa tenuta o la mera mancata consegna di bilanci.
La mera omessa tenuta delle scritture, se non accompagnata dalla condotta di irregolare tenuta finalizzata a impedire la ricostruzione patrimoniale, può ricadere nella diversa fattispecie di bancarotta semplice, qui richiamata dalla difesa come ipotesi alternativa e comunque prescritta.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Non citato nel testo.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale l'elemento materiale consiste non solo nella mancata esibizione di documenti, ma anche nella tenuta delle scritture in modo tale da impedire o rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; il giudice deve verificare la concreta funzionalità delle lacune contabili rispetto all'occultamento delle vicende patrimoniali.
- L'elemento soggettivo della bancarotta documentale è dolo generico: basta la consapevolezza che la tenuta confusa o irregolare della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale, senza necessità della prova di uno specifico fine di impedire tale ricostruzione.
- Il dolo può essere desunto in via logico-inferenziale dalle modalità concrete della condotta, dal ruolo effettivo dell'agente nella gestione societaria e dal vantaggio tratto dalle irregolarità contabili; il mero richiamo al criterio del "cui prodest" non è censurabile se sorretto da ulteriori elementi fattuali significativi.
- La sottrazione o l'occultamento di specifici documenti da parte di terzi non esclude, di per sé, la responsabilità per la diversa condotta di chi abbia materialmente formato o utilizzato scritture contabili irregolari e mistificatorie, quando tali scritture esistano e siano funzionali a coprire operazioni distrattive.
- Il giudicato formatosi su una precedente statuizione nel medesimo processo può essere utilizzato come elemento probatorio o indiziante per altre imputazioni connesse, purché non venga trasformato in una meccanica automatica estensione della responsabilità da un reato all'altro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27994/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27996/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27997/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27999/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →