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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10888/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità assoluta di entrambi i motivi e l'inosservanza dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo informazioni sul reato contestato o sull'esito di merito del giudizio di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. Dal testo dell'ordinanza non emergono i fatti storici né il titolo di reato oggetto del giudizio; emerge però che il ricorso articolava due motivi ritenuti entrambi del tutto generici. La Corte rileva che le censure erano prive dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché non indicavano gli elementi posti a base delle doglianze e non consentivano di comprendere con precisione quali fossero i rilievi rivolti alla motivazione della sentenza impugnata, che viene descritta come immune dai vizi denunciati in modo apodittico.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili, tali da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto; la loro assenza determina inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e puntuali: la mera critica apodittica della motivazione della sentenza impugnata non è sufficiente.
  • La genericità del ricorso si configura quando le doglianze non indicano gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la censura e non consentono al giudice di comprendere con precisione l'oggetto dell'impugnazione.
  • La violazione dell'onere di specificità dei motivi, richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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