Cassazione Penale, Ordinanza n. 10888/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità assoluta di entrambi i motivi e l'inosservanza dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo informazioni sul reato contestato o sull'esito di merito del giudizio di appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. Dal testo dell'ordinanza non emergono i fatti storici né il titolo di reato oggetto del giudizio; emerge però che il ricorso articolava due motivi ritenuti entrambi del tutto generici. La Corte rileva che le censure erano prive dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché non indicavano gli elementi posti a base delle doglianze e non consentivano di comprendere con precisione quali fossero i rilievi rivolti alla motivazione della sentenza impugnata, che viene descritta come immune dai vizi denunciati in modo apodittico.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili, tali da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto; la loro assenza determina inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e puntuali: la mera critica apodittica della motivazione della sentenza impugnata non è sufficiente.
- La genericità del ricorso si configura quando le doglianze non indicano gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la censura e non consentono al giudice di comprendere con precisione l'oggetto dell'impugnazione.
- La violazione dell'onere di specificità dei motivi, richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10819/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10858/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10859/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10860/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10862/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10863/2026 del 23/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →