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Sentenza

Sentenza n. 5020/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 1° ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 1° ottobre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere sulla richiesta di rilascio del visto per motivi di studio e di fissare l’appuntamento per la formalizzazione della domanda, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda, calendarizzato per il 16 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, consistente nell’attivazione del procedimento per il rilascio del visto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio; il giudizio è divenuto privo di oggetto poiché l’amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione e formalizzazione di un’istanza può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa quando l’oggetto dell’azione sia l’attivazione del relativo procedimento amministrativo.
  • Se, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa fatta valere, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso e dal comportamento dell’amministrazione, valutato anche in rapporto al numero elevato di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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