Sentenza del 23/06/2020 n. 1220 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’appello riguardava l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, relativo al prelievo erariale unico dovuto sulle giocate effettuate mediante apparecchi da gioco. Poiché non era possibile estrapolare dalle schede madre i dati distinguendoli per anno, l’Ufficio aveva assunto come base imponibile l’intera differenza tra le giocate registrate e i dati presenti nella banca dati AAMS, includendo potenzialmente anche giocate del 2006 e del 2007. Il ricorrente contestava che una circolare ministeriale potesse consentire tale imputazione cumulativa, in contrasto con la norma che impone di determinare la base imponibile con riferimento all’anno d’imposta; lamentava inoltre che il metodo potesse eludere decadenza e prescrizione e sosteneva che l’Ufficio avrebbe potuto stimare le giocate del periodo usando i dati giornalieri successivi, di data certa. La CTR ha ritenuto fondato il primo motivo; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La CTR ha accolto l’appello e, riformando la decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento. Ha giudicato illegittimo includere nella base imponibile 2008 somme potenzialmente riferibili ad anni precedenti, poiché la circolare invocata dall’Ufficio non può derogare alla disciplina che richiede una determinazione riferita all’anno d’imposta. Ha inoltre rilevato il rischio di aggirare le regole di decadenza e prescrizione e che l’Ufficio avrebbe potuto stimare le giocate giornaliere sulla base dei dati disponibili. I restanti motivi sono stati assorbiti. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese di entrambi i gradi, liquidate in complessivi 5.000 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato indicato nel provvedimento.
Norme richiamate
Art. 39-quater del D.L. 30 settembre 2003, n. 269
Gli uffici dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato procedono a/l'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
La determinazione ordinaria deve basarsi sui dati delle giocate memorizzati; quando questi mancano, non sono leggibili, sono errati o alterati, è ammesso l’accertamento induttivo secondo l’importo forfetario giornaliero. La CTR interpreta la disciplina nel senso che anche la ricostruzione induttiva deve riferirsi all’anno d’imposta oggetto dell’accertamento e non può incorporare indistintamente giocate di annualità precedenti.
Massime di principio
- Una circolare amministrativa non può derogare alla legge né autorizzare l’imputazione all’anno accertato di imponibili potenzialmente riferibili ad annualità precedenti, se la disciplina impone una determinazione per singolo anno d’imposta.
- L’impossibilità di ricavare direttamente dati analitici non giustifica automaticamente l’inclusione di importi riferibili a più periodi: l’ente deve adottare una ricostruzione induttiva coerente con l’annualità accertata e spiegare la base del calcolo.
- L’onere di provare la misura dell’imponibile non dichiarato grava sull’ente impositore; la mera indisponibilità di dati distinti per anno non trasferisce tale onere al contribuente.
- Un metodo di accertamento non può consentire, anche indirettamente, di recuperare in annualità successive somme eventualmente soggette a decadenza o prescrizione.
- Se sono disponibili dati successivi di data certa, l’amministrazione deve valutare se possano essere utilizzati per stimare in modo attendibile il valore medio delle giocate nel periodo non direttamente ricostruibile.
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