Cassazione Penale, Sentenza n. 35876/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili di numerosi furti e tentati furti aggravati (cap. 1,3,4,6,7) e di una ricettazione (cap.2, contestata solo a GRAMUS). Le censure principali erano: per DIMA Florin, mancata motivazione sulla identificazione quale passeggero della LANCIA Y e omessa trascrizione/valutazione di una intercettazione ambientale ritenuta decisiva; per DUMITRU Cristian, censura del rigetto in appello della proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p.; per DUMITRU Valentin e GRAMUS Viorel Ionut, vizio di motivazione sull'identificazione (utenze telefoniche non intestate) e sulla mancata prova della consapevolezza della provenienza illecita del furgone (ricettazione), oltre a contestazioni sull'entità degli aumenti per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni: il ricorso sul rigetto del concordato è carente di specificità e la parte non ha effettivamente contestato le ragioni del rigetto (oltre al rilievo delle Sezioni Unite sulla limitata impugnabilità di tali provvedimenti). Le restanti doglianze erano di merito e miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; la Corte territoriale aveva fornito un percorso argomentativo coerente sul quadro indiziario (servizi di appostamento, analisi tabulati, intercettazioni e immagini di videosorveglianza) e sulla quantificazione degli aumenti per continuazione, valorizzandone la gravità, la professionalità delle condotte e i precedenti degli imputati. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti come inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma disciplina la proposta di concordato giudiziale; la Corte osserva la questione relativa all'impugnabilità del rigetto in appello e richiama l'intervento delle Sezioni Unite che hanno prospettato una soluzione negativa circa la ricorribilità dell'ordinanza reiettiva. Nel caso concreto, comunque, la censura è stata ritenuta generica e priva di specifico confronto con le ragioni del rigetto.
Norma che consente la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità/infondatezza dei ricorsi; applicata per sanzionare i ricorrenti in relazione alla dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: censure che chiedono una rivalutazione degli elementi di fatto sono, di norma, inammissibili.
- Le doglianze di identificazione (es. attribuzione di utenze o presenza su un veicolo) devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con le ragioni e i riscontri posti a fondamento della decisione di merito; mere congetture o affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il rigetto di una proposta di concordato in appello è soggetto a limiti di impugnabilità; il ricorrente deve formulare critiche specifiche e argomentate rispetto alle ragioni che hanno condotto al rigetto, pena l'inammissibilità.
- La quantificazione degli aumenti per continuazione richiede che il giudice di merito motivi la gravità e il collegamento con precedenti sentenze: in mancanza di un effettivo confronto la censura difensiva risulta inefficace.
- La mancata trascrizione o valutazione di singoli atti/intercettazioni va contestata con precisione dimostrando il rilevante difetto probatorio; l'assenza di tale dimostrazione comporta l'esito negativo dell'impugnazione.
Testo integrale
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