Cassazione Penale, Ordinanza n. 31139/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, articolando tre censure: una prima sulla responsabilità penale, ritenuta dalla Corte di legittimità del tutto generica perché non si confrontava con la specifica e ampia motivazione resa in appello; una seconda sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, incentrata sulla pretesa erroneità del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, ma ritenuta manifestamente infondata poiché la recidiva reiterata era stata correttamente considerata ostativa ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, c.p.; una terza sulla determinazione della pena, anch'essa giudicata generica perché diretta a contestare il corretto esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, il secondo manifestamente infondato in ragione dell'ostatività della recidiva reiterata alla prevalenza delle attenuanti generiche, e il terzo generico perché rivolto contro la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva reiterata è stata valorizzata come circostanza ostativa alla prevalenza delle attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento.
Il giudizio di bilanciamento non poteva condurre alla prevalenza delle attenuanti generiche in presenza della recidiva reiterata contestata e non controversa.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura meramente generica e non si confronta con la motivazione specifica della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di bilanciamento delle circostanze, la recidiva reiterata può operare come elemento ostativo alla prevalenza delle attenuanti generiche secondo il regime previsto dall'art. 69 c.p.
- La contestazione della pena è inammissibile quando si limita a censurare in astratto l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- Quando i motivi di ricorso non superano il vaglio di specificità o sono manifestamente infondati, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il prevalente esito processuale favorevole è per la parte resistente, con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31081/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31082/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31087/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31088/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31091/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31092/2026 del 13/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →