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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7388/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento e della conseguente confisca. Il ricorrente contestava: 1) mancanza di motivazione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato ex art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e carenza di motivazione circa gli elementi del reato di cui all'art. 10-bis (omesso versamento delle ritenute); 2) violazione per non aver valutato l'omologa del concordato preventivo (Trib. Napoli, sez. civ., 24/04/2024) e per il rischio che la confisca impedisca l'attuazione del concordato danneggiando la continuazione dell'attività aziendale e le ragioni dell'Erario; 3) errata applicazione dell'art. 12-bis, comma 2 (confisca esclusa per la parte che il contribuente si impegna a versare) perché i beni erano già vincolati al pagamento dei debiti tributari; 4) eccezione di nullità del decreto di citazione per mancato avvertimento circa la possibile applicazione della confisca (modifica dell'art. 552 cod.proc.pen.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di nullità del decreto di citazione in ragione della disciplina transitoria che esclude l'applicazione della modifica dell'art. 552 nei procedimenti in cui il decreto era già stato emesso. Sul merito: il primo motivo è inammissibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento e la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla confisca richiamando gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza che definisce il "profitto" dei reati tributari come il risparmio d'imposta; la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 12-bis per equivalente fino a concorrenza di Euro 1.208.796,38, detratte le somme già versate. Il secondo motivo (rischio di pregiudizio al concordato) è infondato: la confisca per equivalente colpisce i beni nella disponibilità del reo e non automaticamente i beni della società dotata di personalità distinta; non sussistevano elementi per ritenere che la misura avrebbe impedito la prosecuzione dell'attività. Il terzo motivo è infondato: il giudice ha tenuto conto dei pagamenti già effettuati e non risulta l'identità tra profitto confiscato e debito inserito nel piano concordatario; la modifica normativa del 14/06/2024 non poteva essere valutata per mancata allegazione dell'estinzione del debito. Conseguentemente la confisca e la sentenza di patteggiamento sono state confermate e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    norma richiamata come base per l'accordo di applicazione della pena (patteggiamento)

    Regola la possibilità dell'applicazione della pena su richiesta concordata tra parti; il controllo giudiziale è limitato alla legittimità e congruità dell'accordo

  • art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Reato relativo all'omesso versamento dell'IVA sulla base della dichiarazione annuale; qui contestata per la somma di Euro 616.648,00

  • art. 10-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Reato relativo all'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti; qui contestato per Euro 592.148,38

  • art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato o, se non reperibile, la confisca per equivalente: obbligo applicativo quando sussistono i presupposti di condanna o applicazione della pena ex art. 444

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    "contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Limita l'ambito del ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento; le doglianze sulla confisca sono ammissibili se rientrano nell'ambito dell'illegalità della misura

  • art. 552, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. (testo post-modifica richiamato)

    "il decreto di citazione deve contenere, a pena di nullità, ... con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede"

    La modifica che introduce l'avvertimento sulla possibile confisca non si applica retroattivamente ai decreti emessi prima dell'entrata in vigore per effetto della disposizione transitoria; dunque il vizio invocato è inammissibile nel caso

  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Ha introdotto una modifica dell'art. 12-bis prevedendo che la confisca "non è disposta" se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione o procedure conciliative; non applicabile nel caso per mancata allegazione che il debito fosse estinto o in corso di estinzione

Massime di principio

  • Avverso un patteggiamento il ricorso per cassazione è molto limitato: possono essere contestati solo aspetti legati alla volontà dell'imputato, alla correlazione richiesta/sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o di misure accessorie (es. confisca) entro i limiti stabiliti dalla legge
  • La confisca obbligatoria (art. 12-bis D.Lgs. 74/2000) si applica anche quando la pena è patteggiata se sussistono i presupposti: la confisca per equivalente può essere disposta quando il profitto o prezzo del reato non è direttamente reperibile
  • La confisca per equivalente deve colpire beni nella disponibilità giuridica del reo; non comporta automaticamente il vincolo sui beni della società dotata di personalità autonoma, salvo prova della disponibilità diretta dell'imputato su quegli attivi
  • Se il giudice ha espressamente dedotto nella motivazione di aver detratto i pagamenti già effettuati, la duplicazione sanzionatoria è evitata: il conteggio del profitto deve tenere conto degli effettivi pagamenti
  • Le modifiche normative successive (es. disposizioni che limitano la confisca se il debito è in fase di estinzione) non sono rilevanti se il debitore non allega e dimostra lo stato concreto di estinzione o rateizzazione; inoltre valgono le disposizioni transitorie
  • L'assenza di uno specifico avvertimento nel decreto di citazione circa la confisca può essere sanata o esclusa dalla disciplina transitoria se il decreto è stato emesso prima della modifica normativa

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