Cassazione Civile, Ordinanza n. 31166/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore trasporto)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione emessa per la violazione dell’art. 14, comma 6-bis, del regolamento attuativo della legge regionale n. 63/1993: durante un controllo del 13 giugno 2016 un soggetto conduceva un motoscafo adibito a noleggio con otto passeggeri a bordo senza avere a bordo il foglio di servizio, o voucher. In primo grado l’opposizione alla sanzione era stata rigettata; in appello, invece, la sentenza di primo grado è stata riformata e l’ordinanza-ingiunzione annullata, ritenendosi che alla data del fatto l’efficacia della disposizione che imponeva l’obbligo del foglio di servizio fosse sospesa e quindi non vigente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi depositato rinuncia agli atti; i controricorrenti non hanno aderito alla rinuncia e hanno chiesto le spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia agli atti del giudizio di cassazione e ha dichiarato estinto il giudizio. Quanto alle spese, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione integrale tra le parti, valorizzando il fatto che la questione interpretativa centrale sulla sospensione dell’efficacia della norma sul foglio di servizio era stata successivamente risolta dalle Sezioni Unite con sentenza n. 17541/2023, in un contesto di mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti e quindi di grave ed eccezionale ragione ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
Norme richiamate
art. 14, comma 6-bis, regolamento attuativo della L.R. 63/1993
È la disposizione sanzionatoria contestata per la mancata tenuta a bordo del foglio di servizio nel trasporto/noleggio acqueo.
art. 29, comma 1-quater, lett. d), d.l. 207/2008
La decisione di merito richiamata aveva ritenuto che l’obbligo di compilazione e tenuta a bordo del foglio di servizio non fosse vigente alla data del fatto perché l’efficacia della norma era sospesa.
La rinuncia agli atti del giudizio è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge.
La Corte ha applicato il criterio delle gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, richiamando l’assoluta novità della questione/mutamento giurisprudenziale.
Corte cost. n. 77/2018
Richiamata per confermare la possibilità di compensazione delle spese in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Cass., Sez. Unite, n. 17541/2023
Richiamata come decisione risolutiva della questione interpretativa sull’efficacia sospesa della disposizione relativa al foglio di servizio.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se ritualmente formulata, determina l’estinzione del processo, anche se la controparte non vi aderisce.
- La mancata adesione alla rinuncia non impedisce al giudice di regolare le spese; la compensazione può essere disposta quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, tra cui la sopravvenuta definizione nomofilattica di una questione fino ad allora non univocamente risolta.
- Quando una controversia dipende dall’efficacia temporale di una norma sanzionatoria o dall’eventuale sospensione della sua operatività, la successiva pronuncia delle Sezioni Unite sulla medesima questione può costituire elemento idoneo a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
- In sede di cassazione, la declaratoria di estinzione per rinuncia non richiede una decisione sul merito della questione originariamente devoluta, salvo gli effetti accessori sulle spese.
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