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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07684/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento notificata nel 2018, relativa a IRPEF, IVA, IRAP, ICI per annualità dal 1999 al 2011 e a imposta di registro del 2013, deducendo: omessa notifica degli atti presupposti, decadenza della riscossione e prescrizione dei crediti. La CTP respingeva il ricorso; in appello la decisione veniva riformata solo in parte, ritenendosi da un lato regolarmente notificate tutte le cartelle e i pregressi avvisi di intimazione, ma dall’altro dichiarandosi la decadenza dell’Amministrazione per tre cartelle, per mancata prova della tempestiva consegna del ruolo all’esattore, e la prescrizione quinquennale per altre tre cartelle quanto a sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la tardività della notifica di cartelle regolarmente notificate non poteva essere contestata nel giudizio avverso la successiva intimazione di pagamento, perché la relativa doglianza andava proposta contro le cartelle stesse; con il secondo, in via subordinata, deduceva violazione dell’art. 1, commi 5-bis, lett. c), e 5-ter, d.l. 156/2005, assumendo che la Corte di merito avesse ignorato la disciplina sopravvenuta e la sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che, una volta accertata la rituale notificazione delle cartelle di pagamento e la loro mancata impugnazione, il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento decadenze maturate in un momento anteriore alla notificazione delle cartelle. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alla censura accolta e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma sono impugnabili anche atti non tipici che portino comunque a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata; l’intimazione di pagamento è assimilata all’avviso di mora e quindi è impugnabile.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per censurare l’erronea trattazione di una doglianza che avrebbe dovuto essere proposta contro le cartelle di pagamento.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere notificato un avviso di intimazione ad adempiere entro cinque giorni; tale atto è funzionalmente equivalente all’avviso di mora.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato quale modalità di notificazione dell’avviso di intimazione previsto dall’art. 50, comma 2.

  • art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992

    L’avviso di mora, e quindi l’intimazione di pagamento assimilata, è tra gli atti espressamente impugnabili davanti al giudice tributario.

  • art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992

    La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, antecedenti all’atto notificato, consente la loro impugnazione unitamente a quest’ultimo; se però la cartella non è impugnata, il credito si consolida e non possono essere dedotte vicende estintive anteriori alla sua notifica.

  • art. 1, commi 5-bis, lett. c), e 5-ter, d.l. n. 156 del 2005

    Norma invocata nel secondo motivo per sostenere che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina sopravvenuta con efficacia retroattiva.

  • sentenza Corte costituzionale n. 280/2005

    Richiamata nel secondo motivo quale arresto che, secondo il ricorrente, imponeva di considerare la disciplina successiva.

Massime di principio

  • L’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 ha funzione di avviso pre-esecutivo ed è impugnabile in quanto assimilabile all’avviso di mora richiamato dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
  • Se la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata e non è stata impugnata, la pretesa tributaria si consolida; in sede di impugnazione dell’intimazione successiva non possono più essere fatte valere decadenze o altre vicende estintive maturate anteriormente alla notifica della cartella.
  • La mancata impugnazione di un atto autonomamente impugnabile impedisce di rimettere in discussione, attraverso l’impugnazione dell’atto successivo, questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro l’atto presupposto.
  • Nel processo tributario, la qualificazione dell’atto impugnato dipende dalla sua funzione sostanziale e non dalla sola denominazione formale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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