Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4991/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che aveva rigettato in parte la richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. per periodi di detenzione subiti dal ricorrente (principalmente 27/10/2010 - 12/01/2017) e aveva ritenuto non ritualmente proposte davanti al Magistrato di sorveglianza le domande riguardanti altri periodi (in particolare 17/10/1990 - 24/03/2011). Il ricorrente lamentava violazione dell'art. 3 CEDU per spazi individuali in cella inferiori a 3-4 mq e altre condizioni negative, vizi di motivazione e omessa valutazione di prove decisive

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che le domande relative a periodi anteriori al 23/10/2010 erano manifestamente inammissibili per difetto di specificità (mancata indicazione del fatto materiale, delle violazioni dell'art. 3 CEDU e degli istituti in cui si sarebbero verificate). Ha inoltre ritenuto corretta la limitazione della cognizione del Tribunale di sorveglianza ai periodi e ai motivi dedotti nel reclamo originario: le doglianze tardive e generiche introdotte davanti al Tribunale non potevano ampliare il devoluto. Per i periodi esaminati (con spazio individuale tra 3 e 4 mq) la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato adeguatamente i fattori compensativi positivi e l'assenza di allegazioni specifiche su fattori negativi riferibili a quei periodi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    La domanda risarcitoria deve indicare in modo preciso i fatti materiali, le presunte violazioni dell'art. 3 CEDU e gli istituti penitenziari interessati; il giudizio del tribunale di sorveglianza è devolutivo rispetto al reclamo originario

  • art. 69, comma sesto, Ord. pen.

    Richiamato in combinato con l'art. 35-ter: non consente domande generiche prive di specificità fattuale e di indicazione degli istituti

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Sottolinea il carattere devolutivo del procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza: non possono essere introdotte questioni nuove che non fossero oggetto del reclamo al magistrato di sorveglianza

  • art. 3 CEDU

    La Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui uno spazio individuale in cella inferiore a 3 mq comporta presunzione di violazione; per spazi tra 3 e 4 mq è necessaria una valutazione globale che bilanci fattori negativi (es. mancato accesso all'aria/luce, scarsa aerazione, condizioni igieniche, mancanza di riservatezza nelle toilette, temperature estreme) e fattori compensativi (breve durata, dignitose condizioni, attività all'esterno). Il ricorrente deve allegare specifici fattori negativi per fondare la domanda

  • D.L. n. 92 del 2014

    Citato dal ricorrente tra le norme invocate; non risulta nel dispositivo una specifica interpretazione sostanziale diversa da quelle già richiamate

Massime di principio

  • Le domande risarcitorie ex art. 35-ter Ord. pen. devono contenere l'indicazione precisa dei fatti, delle violazioni dell'art. 3 CEDU e degli istituti penitenziari interessati; la genericità comporta inammissibilità
  • Il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza è devolutivo: il Tribunale può esaminare solo le doglianze dedotte nel reclamo originario, salvo specifiche eccezioni o ampliamenti tempestivi e motivati
  • Per spazi individuali in cella inferiori a 3 mq vige una presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, superabile solo con comprovati fattori compensativi concreti e specifici
  • Per spazi tra 3 e 4 mq occorre una valutazione complessiva e motivata che pesi fattori negativi e compensativi; tuttavia il richiedente deve allegare fattori negativi rilevanti e riferibili a periodi specifici
  • Allegazioni tardive, generiche o non riferibili temporalmente ai periodi già oggetto del reclamo originario rischiano di essere considerate inammissibili o irrilevanti
  • Il magistrato di sorveglianza e il Tribunale devono motivare specificamente la valutazione dei fattori compensativi/negativi in relazione alle concrete opportunità realmente fruite dal detenuto, e non su parametri potenziali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.