Cassazione Penale, Ordinanza n. 29905/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito che aveva mantenuto ferma la condanna. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la condanna di primo grado per un fatto di borseggio/furto di portafoglio contenente denaro, bancomat e documenti di identità. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, rilevando che la Corte territoriale aveva spiegato adeguatamente perché l'offesa non fosse tenue, in ragione delle modalità della condotta e delle conseguenze pregiudizievoli per la vittima, sia economiche sia pratiche (blocco delle carte e duplicazione dei documenti). Ha inoltre ritenuto non applicabile l'attenuante invocata, perché nel furto di un portafogli con bancomat e documenti il valore del danno non è determinabile in modo meramente materiale, essendo rilevanti anche gli effetti ulteriori derivanti dalla sottrazione dei documenti.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando, per le modalità della condotta e per le conseguenze dannose o pregiudizievoli, l'offesa non può dirsi tenue.
L'attenuante del danno di speciale tenuità non si applica nel furto di portafogli contenente bancomat e documenti di identità, perché il danno non si esaurisce nel mero valore materiale dei beni sottratti e comprende ulteriori pregiudizi per la vittima.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto di un portafogli contenente denaro, carte di pagamento e documenti di identità, il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve considerare non solo il valore economico immediato della cosa sottratta, ma anche le concrete conseguenze pregiudizievoli per la persona offesa.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile quando la sottrazione riguarda documenti di identità o bancomat, poiché il danno comprende anche i costi e gli adempimenti necessari per bloccare strumenti di pagamento e ottenere la duplicazione dei documenti.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso per vizio di motivazione che non si confronti con la specifica e coerente motivazione della sentenza impugnata sul punto della gravità dell'offesa o della non speciale tenuità del danno.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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