Cassazione Penale, Ordinanza n. 35319/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di condanna pronunciata in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Ha dedotto tre censure: 1) omessa esclusione della recidiva; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è privo di specificità perché non si confronta con la motivazione di merito, che aveva valorizzato la commissione dei reati come indice di crescente pericolosità e di marcata volontà a delinquere. Il secondo e il terzo motivo sono considerati meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva evidenziato l'assenza di elementi favorevoli al ricorrente e la congruità della pena, determinata in base agli elementi del caso concreto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna richiamata nella sentenza impugnata.
Norma incriminatrice per il reato di danneggiamento oggetto della condanna richiamata nella sentenza impugnata.
Non citato espressamente nel testo, ma non ricavabile con certezza; pertanto non inserito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo generico censure già valutate.
- Le censure relative alla recidiva, alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio devono misurarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto, la Suprema Corte può dichiarare il ricorso inammissibile.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono censurabili in cassazione solo se la motivazione di merito sia assente, manifestamente illogica o non si confronti con elementi decisivi; altrimenti la valutazione del giudice di merito resta insindacabile.
- La commissione dei reati può essere valorizzata, ai fini della recidiva e della valutazione di pericolosità, come indice di una più intensa volontà criminosa, se tale apprezzamento è logicamente motivato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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