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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15241/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma che, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione, aveva nuovamente rigettato il reclamo proposto da Mario Di Fiore avverso il decreto del Ministro della Giustizia che disponeva la proroga di 2 anni del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis. Il ricorso denunciava: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 41-bis; motivazione carente, contraddittoria e apparente, perché il Tribunale avrebbe riproposto i medesimi argomenti già censurati dalla Corte di cassazione senza affrontare le criticità segnalate (mancanza di adeguata valutazione dell'attuale operatività del clan De Falco - Di Fiore; assenza di elementi che colleghino i recenti episodi di sangue al clan di riferimento; mancata indicazione delle modalità con cui il detenuto potrebbe mantenere o impartire collegamenti all'esterno; valutazioni personali della pericolosità non adeguatamente istruite). La difesa richiamava poi documenti istituzionali (Comando generale Arma, Ministero dell'Interno, D.I.A.) che indicavano la non operatività del clan.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in quanto fondato. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia riproposto argomentazioni già censurate dalla precedente pronuncia di annullamento e non abbia adeguatamente risposto alle criticità indicate: mancata specificazione di elementi concreti che attestino l'attuale operatività del clan De Falco - Di Fiore e le modalità con cui il detenuto potrebbe influenzarne le dinamiche; motivazione apparsa sostanzialmente apparente. Per tali ragioni la sentenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    la proroga del regime differenziato è disposta, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., «quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario, e del tenore di vita dei familiari del sottoposto»

    La Corte richiama l'obbligo di motivazione specifica e attuale in ordine alla persistente capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale; la proroga richiede una previsione ragionevole basata su dati conoscitivi e non una mera reiterazione di affermazioni generiche o riferite al passato

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Rilevato in relazione alla contestazione della 'mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione': la motivazione del provvedimento giurisdizionale deve essere adeguata, coerente e completa; motivazioni apparenti o sterotipe possono giustificare l'annullamento

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione invocati (vizi di motivazione e violazione di legge) che sono stati utilizzati per censurare l'ordinanza impugnata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in punto di limiti della motivazione e dell'enunciazione degli argomenti per la motivazione della cassazione, ai fini della motivazione del ricorso

  • Corte costituzionale, n. 417/2004 (richiami giurisprudenziali)

    Il provvedimento di proroga deve contenere un'adeguata motivazione sulla permanenza dei presupposti che legittimano l'applicazione del regime differenziato, vale a dire sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali

    Conferma l'onere motivazionale stringente per le proroghe: la motivazione deve essere autonoma, aggiornata e specifica; non sono ammesse motivazioni apparenti o stereotipe

Massime di principio

  • Per la proroga del regime 41-bis è necessario motivare in modo concreto e aggiornato la persistenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale: non sono sufficienti riferimenti generici o fatti non specificamente collegati al clan di appartenenza
  • La mera riproposizione di argomentazioni già censurate dalla giurisprudenza determina l'annullamento: il giudice deve rispondere puntualmente alle criticità indicate e includere valutazioni nuove e documentate
  • Devono essere indicate le fonti e i nessi probatori che consentono di ricollegare episodi criminosi o tensioni territoriali al gruppo di riferimento del detenuto; senza tali collegamenti la motivazione è insufficiente
  • La valutazione della pericolosità inframuraria (comportamenti in carcere, colloqui, minacce) va collegata alla concreta capacità di influenzare l'esterno e non può limitarsi a giudizi di personalità privi di riscontri istruttori
  • La difesa può efficacemente contrastare la proroga producendo atti ufficiali (relazioni forze dell'ordine, DIA, Procure) che attestino la non operatività del clan o la perdita di ruolo del detenuto; il giudice deve considerare e motivare su tali elementi
  • Il mero decorso del tempo non è indice sufficiente di venuta meno della capacità di collegamento; tuttavia l'Amministrazione e il giudice devono comunque fornire una previsione prognostica ragionevole fondata su fatti e prove attuali

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