Cassazione Penale, Sentenza n. 31121/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata a 2 mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 388, comma 6, c.p., lamentando: vizio di motivazione in punto di responsabilità (le omissioni contestate non sarebbero riconducibili alla fattispecie), carenza dell'elemento psicologico del reato, mancata risposta alle deduzioni svolte in appello e omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che i motivi posti in ricorso erano in gran parte deduzioni di fatto già esaminate dal giudice del merito e, nel corso della trattazione, è pervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dall'imputata. Per effetto della remissione della querela il reato si è estinto e la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 388, comma 6, cod. pen.
La norma è stata riferita come titolo di reato contestato: omissione di risposta a specifiche indicazioni nell'ambito di una procedura monitoria; la Corte non è entrata nel merito della qualificazione della fattispecie perché il reato è stato estinto per remissione della querela
La ricorrente chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis; tuttavia, una volta intervenuta la remissione di querela e l'estinzione del reato, la questione è divenuta irrilevante per la decisione di cassazione
remissione di querela / principio giurisprudenziale
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301
La remissione della querela determina l'estinzione del reato anche in sede di cassazione e comporta il travolgimento delle statuizioni civili collegate; per tale motivo la sentenza impugnata va annullata senza rinvio
Massime di principio
- La remissione della querela da parte della persona offesa, se accettata dall'imputato, estingue il reato anche se intervenuta durante il giudizio di legittimità; ciò comporta l'annullamento senza rinvio delle sentenze penali impugnate e l'inefficacia delle statuizioni civili connesse.
- Motivi di ricorso che riproducono deduzioni di fatto già esaminate nei gradi di merito possono essere ritenuti non consentiti in Cassazione; la Corte di legittimità concentra il controllo sulla corretta applicazione del diritto e su eventuali vizi di motivazione o di diritto non meramente ricostruttivi di fatto.
- Una volta intervenuta l'estinzione del reato per remissione della querela, questioni relative a cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) perdono rilievo pratico, perché il processo si chiude per estinzione e non per accertamento di non punibilità.
- Anche se il reato si estingue, il giudice di legittimità può comunque pronunciare la condanna alle spese processuali a carico dell'imputato/ricorrente.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare tempestivamente se la persona offesa abbia rimesso la querela e se tale remissione sia stata accettata, poiché ciò modifica radicalmente l'oggetto e l'esito del giudizio di cassazione.
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