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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27451/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la revoca, da parte del giudice dell'esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 2019. La revoca è stata fondata sulla causa obbligatoria prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, c.p., perché nei cinque anni successivi il condannato ha riportato una nuova condanna definitiva per estorsione e tentata estorsione, commessi nel 2024. La seconda condanna ha comportato l'applicazione di una pena sostitutiva nella forma della detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 689/1981 come riformata dal d.lgs. n. 150/2022. Nel ricorso si deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., lamentando l'erronea applicazione degli artt. 2 e 168 c.p. e dell'art. 57 della legge n. 689/1981. Secondo la difesa, al momento in cui fu concessa la sospensione condizionale nel 2019, la disciplina allora vigente dell'art. 57 l. n. 689/1981 equiparava, per ogni effetto giuridico, solo semidetenzione e libertà controllata alla pena detentiva corrispondente, senza riferirsi alla detenzione domiciliare sostitutiva, istituto introdotto solo dalla riforma Cartabia. Perciò la revoca non avrebbe potuto essere fondata su una condanna a pena sostitutiva non ancora prevista come causa di revoca, poiché ciò avrebbe comportato un'applicazione retroattiva di norma penale sfavorevole, in contrasto con l'art. 2 c.p. La difesa sostiene inoltre che il principio invocato potrebbe valere solo per sospensioni condizionali concesse dopo l'entrata in vigore della riforma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Ha affermato che, nel sistema introdotto dalla riforma Cartabia, l'art. 57, comma 1, l. n. 689/1981 stabilisce che la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano, per ogni effetto giuridico, come pena detentiva della specie corrispondente; ne consegue che anche tali pene sostitutive sono idonee a costituire causa di revoca della sospensione condizionale concessa con precedente sentenza, quando ricorrano i presupposti dell'art. 168 c.p. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 2 c.p., chiarendo che la verifica non va retrodatata alla data della concessione del beneficio nel 2019, ma va compiuta con riferimento alla data di commissione del delitto che integra la causa di revoca, avvenuto nel 2024, quando la nuova disciplina era già in vigore. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    La nuova condanna definitiva per un delitto commesso entro il periodo di prova temporale previsto dalla norma integra causa obbligatoria di revoca della sospensione condizionale della pena, se la condanna è giuridicamente equiparabile a pena detentiva per effetto della disciplina applicabile.

  • art. 2 c.p.

    Non vi è violazione del principio di irretroattività sfavorevole quando la causa di revoca sia ancorata a un fatto-reato commesso dopo l'entrata in vigore della disciplina che rende la pena sostitutiva rilevante per ogni effetto giuridico.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione può denunciare violazione di legge; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 20-bis c.p.

    Ha introdotto nel codice penale la categoria delle pene detentive brevi, nel quadro della riforma Cartabia.

  • art. 57 l. n. 689/1981

    per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita

    Le pene sostitutive indicate sono equiparate alla pena detentiva sostituita per ogni effetto giuridico, quindi anche ai fini della revoca della sospensione condizionale già concessa.

  • art. 61-bis l. n. 689/1981

    La disciplina della sospensione condizionale della pena non si applica alle pene sostitutive del capo; il rapporto tra i due istituti è di alternatività, non di sovrapposizione.

  • art. 58, comma 1, l. n. 689/1981

    Il giudice può applicare le pene sostitutive solo se non ordina la sospensione condizionale della pena, confermando l'alternatività tra i due istituti.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La riforma Cartabia ha ridisegnato il sistema delle pene sostitutive e ha introdotto la disciplina rilevante nel caso di specie.

  • L. 27 settembre 2021, n. 134

    Legge delega della riforma Cartabia, attuata dal d.lgs. n. 150/2022.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, rilevano come precedenti ostativi anche le condanne a pene sostitutive che, per espressa previsione normativa, sono equiparate per ogni effetto giuridico alla pena detentiva sostituita.
  • Quando la legge attribuisce alla pena sostitutiva la medesima efficacia giuridica della pena detentiva sostituita, tale equiparazione opera anche rispetto alla causa di revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168 c.p., salvo che la pena pecuniaria, la quale resta sempre tale e non vale come titolo di revoca.
  • La verifica della dedotta irretroattività sfavorevole non va compiuta con riferimento alla data in cui fu concesso il beneficio, ma alla data di commissione del reato che successivamente determina la revoca.
  • La riforma che introduce o ridefinisce le pene sostitutive può incidere sui rapporti con la sospensione condizionale solo per i fatti commessi quando la nuova disciplina era già in vigore; in tal caso non si configura applicazione retroattiva vietata dall'art. 2 c.p.
  • Le sanzioni sostitutive diverse dalla pena pecuniaria, se equiparate "per ogni effetto giuridico" alla pena detentiva, sono idonee a produrre gli effetti ulteriori previsti dall'ordinamento penale, compresa la revoca di benefici concessi in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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