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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11074/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione di legge e insufficiente motivazione rafforzata. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello non aveva adeguatamente considerato che, come rilevato dal primo giudice, egli non poteva avere sospetti sulla provenienza dell'arco di ferro poiché non aveva accesso alla villa della persona offesa e non sussisteva alcun regime particolarmente sospetto di circolazione dell'arco.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito una motivazione adeguata e dettagliata: aveva valorizzato l'identità fra l'arco sottratto e quello rinvenuto in possesso del Giordano, evidenziato la promessa non mantenuta di produrre documentazione fotografica idonea a giustificare il possesso e applicato il consolidato orientamento secondo cui la mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa è elemento indiziario dell'elemento soggettivo della ricettazione. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'esito favorevole al pubblico ministero (ossia la riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'Appello) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 137/2020

    art. 23, comma 8 D.L. 137/2020

    Previsione del contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso; il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma

  • Codice di procedura penale

    Disciplina delle conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, incluse le spese e il versamento alla Cassa delle ammende

  • Cassazione - Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010 (Fontanella)

    Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010

    Principio per cui, ai fini della ricettazione, la prova del dolo può essere anche ricavata dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta

  • Cassazione - Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007

    Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007

    Conferma che il dolo nella ricettazione può assumere la forma del dolo eventuale quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa sia di illecita provenienza

  • Cassazione - Sez. Unite, n. 35535 del 12/07/2007

    Sez. Un., n. 35535 del 12/07/2007

    La prova della provenienza non grava sull'imputato come onere probatorio pieno, ma l'imputato ha l'onere di allegare elementi attendibili sull'origine del possesso che possano essere valutati dal giudice

  • Cassazione - giurisprudenza sulla motivazione rafforzata

    es. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014

    Il giudice d'appello che riformi totalmente la decisione di primo grado deve delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza

Massime di principio

  • In materia di ricettazione, la mancata produzione di una spiegazione attendibile sull'origine della cosa posseduta può essere valutata come indice del dolo o del dolo eventuale; non è richiesto che l'imputato provi compiutamente la provenienza, ma che alleghi elementi credibili che giustifichino il possesso
  • Se l'imputato dichiara di poter fornire prove (es. documentazione fotografica) e poi omette di produrle senza valida spiegazione, il giudice può trarre inferenze sfavorevoli sulla veridicità della versione difensiva
  • Il giudice di appello che riforma integralmente una decisione di primo grado ha l'obbligo di motivare in modo rafforzato: deve esporre le linee portanti del proprio ragionamento e confutare le argomentazioni più rilevanti della motivazione precedente
  • Esiste una distinzione tra acquisto di cosa di sospetta provenienza (ipotesi contravvenzionale basata su negligenza) e ricettazione (fenomeno doloso): l'accettazione consapevole del rischio che la cosa sia illecita configura il dolo eventuale
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente (spese e ammenda), quindi una valutazione preventiva della fondatezza del motivo è essenziale prima di proporre impugnazione
  • Nei casi in cui il bene sia materialmente identificabile come quello denunciato dalla vittima (identità tra cosa sequestrata e cosa rinvenuta), la prova materiale può avere un peso decisivo nella ricostruzione del reato

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