Cassazione Penale, Sentenza n. 16052/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero aveva richiesto al G.i.p. l'emissione di decreto penale di condanna per il reato di ricettazione di un trattore denunciato rubato il 29/04/2008. Il G.i.p., con ordinanza del 02/11/2023, restituiva gli atti al Pubblico Ministero rilevando che con ogni probabilità il reato risultava già prescritto. Il Procuratore impugnava in Cassazione sostenendo l'abnormità dell'ordinanza e deducendo che il G.i.p. avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., anziché restituire gli atti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso non fondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza di restituzione degli atti non sia abnorme né impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite (sent. Ksouri e precedenti) secondo cui l'art. 459, comma 3, c.p.p. conferisce al G.i.p. un ampio sindacato sulla richiesta di decreto penale e che la restituzione degli atti è legittima, specie quando vi siano incertezze sulla data di consumazione del reato e sulla prescrizione. La Corte ha inoltre osservato che la restituzione non determina uno stallo irrimediabile del procedimento e che il Pubblico Ministero è reintegrato nei suoi poteri per ulteriori valutazioni o azioni (ripresentare la richiesta, adottare altro rito, o chiedere archiviazione).
Norme richiamate
Principio della tassatività dei mezzi di impugnazione: l'ordinanza impugnata è pacificamente inoppugnabile e ciò contribuisce all'inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
Attribuisce al G.i.p. un ampio potere di sindacato sulla richiesta di emissione del decreto penale, consentendo alternativamente l'emissione del decreto, la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p. o, al di fuori di quest'ultima ipotesi, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero
Norma che disciplina la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato; la Corte osserva che se il G.i.p. avesse ritenuto certa la prescrizione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione, ma l'incertezza legittima la restituzione
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso invocato dal Procuratore (riguardante l'abnormità/violazione di legge) come base per la cassazione
Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri) e giurisprudenza connessa
Giurisprudenza di legittimità che delimita la nozione di abnormità e conferma la legittimità del sindacato ampio del G.i.p. sulla richiesta di decreto penale, precisando i limiti oltre i quali un provvedimento giudiziale può essere considerato abnorme (es.: usurpazione delle funzioni del P.M. o contenuto eccentrico che provochi stasi irrimediabile)
Massime di principio
- L'ordinanza del G.i.p. che rigetta la richiesta di decreto penale e restituisce gli atti è, di regola, legittima e non è automaticamente impugnabile per cassazione: rientra nell'alveo dell'esercizio del potere cognitivo previsto dall'art. 459, comma 3, c.p.p.
- La restituzione degli atti è giustificata quando esistano ragionevoli incertezze (per esempio sulla data di consumazione del reato e sulla prescrizione) che richiedano ulteriori approfondimenti istruttori; non costituisce manifestazione di mera opportunità o usurpazione delle funzioni del pubblico ministero se motivata su tali profili
- Se il G.i.p. ritiene con certezza che il reato sia estinto per prescrizione, deve dichiarare l'estinzione/proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; se invece sussistono dubbi, la restituzione è uno strumento corretto per rimandare la decisione al P.M.
- Il ricorso per cassazione per 'abnormità' è ammissibile solo se il provvedimento è totalmente avulso dal sistema processuale, eccentrico rispetto alla normativa o produce una stasi irrimediabile del procedimento; violazioni procedurali che costituiscono nullità possono giustificare un controllo, ma non ogni dissenso motivazionale del giudice
- In situazioni analoghe il Pubblico Ministero dispone di rimedi alternativi dopo la restituzione (ripresentare la richiesta con nuovi elementi sulla data del reato, procedere con altro rito, o chiedere archiviazione), pertanto la restituzione non implica perdita di poteri dell'accusa
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