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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22036/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (passeggero)

La controversia

Il passeggero aveva convenuto più società di trasporto per ottenere il risarcimento dei danni lamentati in occasione di un viaggio aereo internazionale da Napoli a Cuba, con scalo a Roma e Parigi. Deduceva che il bagaglio era stato riconsegnato in ritardo e, al momento della consegna, danneggiato. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti della società vettore aereo poi resistente; in appello, invece, il Tribunale di Napoli aveva accolto il gravame della società, ritenendo applicabile la Convenzione di Montreal del 1999 e affermando che il reclamo per il danno al bagaglio doveva essere proposto entro 7 giorni, mentre nel caso di ritardo nella riconsegna il termine era di 21 giorni, ma che la domanda sarebbe stata proposta solo per il danno al bagaglio. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: 1) violazione dell'art. 331 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare la mancata integrazione del contraddittorio o comunque la posizione della diversa società di trasporto, dopo l'intervento del cessionario d'azienda e la richiesta di estromissione della società originaria; 2) violazione dell'art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999, perché il giudice d'appello avrebbe erroneamente letto l'atto introduttivo come limitato al solo danno da deterioramento del bagaglio, trascurando che era stata chiesta anche la tutela per il ritardo nella riconsegna, con conseguente tempestività del reclamo entro 21 giorni.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'art. 331 c.p.c., osservando che il ricorrente vittorioso in primo grado non aveva dimostrato di avere proposto appello incidentale né di avere riproposto in modo espresso, ex art. 346 c.p.c., la domanda nei confronti dell'altra società, configurandola come alternativa. Ha invece ritenuto fondata la censura sulla Convenzione di Montreal, poiché dagli atti risultava che la domanda riguardava non solo il danneggiamento ma anche il ritardo nella riconsegna del bagaglio; di conseguenza, il termine di reclamo applicabile era quello di 21 giorni, che risultava rispettato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo secondo motivo e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    La sua applicazione non è stata riconosciuta, poiché il ricorrente non aveva dimostrato di avere coltivato in modo rituale la posizione nei confronti della parte non appellata né di avere proposto le difese necessarie per rendere operativa l'integrazione del contraddittorio nel senso prospettato.

  • art. 346 c.p.c.

    La domanda non accolta o non esaminata deve essere espressamente riproposta in appello; la riproposizione non può essere desunta implicitamente.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e rendere verificabili gli atti e i documenti su cui fonda il motivo; nel caso, la prova della domanda relativa al ritardo nella riconsegna del bagaglio risultava documentalmente ricavabile dal ricorso.

  • art. 31 Convenzione di Montreal del 1999

    Per i danni al bagaglio il reclamo è soggetto a un termine diverso rispetto al ritardo nella riconsegna; se la domanda riguarda anche il ritardo, opera il termine di 21 giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la riproposizione di una domanda o eccezione non esaminata o rimasta assorbita deve risultare in modo espresso e non può essere desunta in via interpretativa dal solo contenuto complessivo delle difese.
  • La parte vittoriosa in primo grado che subisca l'appello della controparte deve, se intende conservare utilmente la domanda nei confronti di soggetti o capi non investiti dall'impugnazione, proporre appello incidentale o riproporre espressamente la domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c., secondo il tipo di questione dedotta.
  • Nelle controversie relative al trasporto aereo internazionale, la qualificazione della domanda deve avvenire sulla base del suo effettivo contenuto sostanziale: se vengono allegati sia il ritardo nella riconsegna sia il danneggiamento del bagaglio, non è legittimo restringere la domanda al solo profilo del danno materiale.
  • L'errore del giudice nell'interpretare il contenuto sostanziale dell'atto introduttivo, quando comporti la mancata considerazione di una parte autonoma della domanda risarcitoria, si traduce in un vizio denunciabile in cassazione e può condurre alla cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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