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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13024/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura proposta non rientri tra i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento e che, comunque, non siano stati allegati vizi specifici riconducibili ai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La doglianza dedotta è indicata in modo imperfetto nel testo come vizio di motivazione, ma la Corte rileva che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza, oppure vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato. Nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato né specificato alcuno di tali vizi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta, impugnabile in cassazione solo entro limiti rigorosi.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Indicato come disciplina processuale del ricorso avverso sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce che imputato e pubblico ministero possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • Cassa delle ammende

    Destinataria della somma di euro 3.000 irrogata a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato il ricorso per cassazione è ammesso in via eccezionale e solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Una censura formulata come vizio di motivazione, se non si traduce in una doglianza riconducibile ai motivi tipici ammessi contro il patteggiamento, è inammissibile.
  • Il ricorrente che impugna una sentenza ex art. 444 c.p.p. deve allegare in modo specifico uno dei vizi deducibili; l'assenza di specificazione comporta la declaratoria di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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