Sentenza del 04/02/2019 n. 629 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Studi di settore - Scostamento rilevato dall'Ufficio - Obbligo motivazione - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui le erano stati richiesti complessivamente 6.021 euro per IRPEF, IRAP e IVA sulla base dello scostamento dagli studi di settore. Ha sostenuto che lo scostamento fosse dovuto alla morte improvvisa del padre, che aveva compromesso il progetto imprenditoriale e le prospettate fonti di finanziamento, alla novità e aleatorietà dell'attività, alla sua brevissima durata e al modesto fatturato. Ha inoltre contestato che l'Ufficio, nonostante tre contraddittori, si fosse limitato a ribadire l'applicabilità dello studio senza valutare adeguatamente le sue giustificazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse assolto adeguatamente l'obbligo di motivazione, poiché non aveva spiegato concretamente perché le circostanze rappresentate dalla contribuente fossero state disattese. Il mero scostamento dagli studi di settore non è sufficiente: occorre il contraddittorio preventivo e una puntuale valutazione delle sue risultanze. Nel caso concreto sono state considerate idonee a giustificare lo scostamento la situazione economico-sociale e familiare, la morte del padre, la novità e l'aleatorietà dell'impresa, la brevissima durata dell'attività, l'assenza di irregolarità contabili o indizi di evasione e il modesto fatturato. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rimborsare 750 euro di spese processuali, oltre accessori, per ciascun grado di giudizio.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
accertamento analitico-induttivo
Lo scostamento dai parametri o dagli studi di settore può costituire il presupposto per un accertamento analitico-induttivo, ma l'accertamento deve essere adattato alla concreta situazione del contribuente e svolto nel contraddittorio.
Studi di settore e contraddittorio preventivo
la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dagli studi di settore
L'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto, instaurare il contraddittorio e motivare specificamente il rigetto delle giustificazioni fornite dal contribuente.
Massime di principio
- In un accertamento basato sugli studi di settore, il semplice scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati non dimostra automaticamente l'evasione e non è sufficiente, da solo, a sostenere l'avviso.
- Il contraddittorio con il contribuente deve essere effettivo: l'Ufficio deve esaminare e confutare in modo concreto le spiegazioni e la documentazione presentate.
- Il contribuente deve allegare e, ove possibile, provare circostanze specifiche che rendano la propria attività diversa dal modello statistico, come crisi del settore, avvio o cessazione dell'attività, eventi familiari gravi, peculiarità dell'impresa, basso fatturato o assenza di operazioni effettive.
- Una motivazione meramente standardizzata o limitata all'applicabilità dello studio di settore può comportare l'annullamento dell'accertamento.
- L'assenza di irregolarità contabili e di ulteriori indizi di evasione rafforza la posizione del contribuente, ma deve essere valutata insieme alle altre circostanze concrete del caso.
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