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Sentenza

Sentenza del 04/02/2019 n. 69 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso IVA relativo all'anno 2006. L'Agenzia sosteneva che l'attività di bed & breakfast fosse svolta in modo saltuario e occasionale, senza il requisito della professionalità e, quindi, fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Di conseguenza, secondo l'Ufficio, la contribuente non avrebbe avuto diritto al rimborso. La contribuente contestava tale ricostruzione, sostenendo che l'attività fosse esercitata professionalmente e senza soluzione di continuità, come dimostrato dalla documentazione amministrativa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso IVA. Il Collegio ha ritenuto provato, mediante il certificato di iscrizione alla CCIAA e le comunicazioni all'ente locale, che l'attività fosse stata esercitata abitualmente dal 1998 al 2011 e quindi con carattere professionale. L'attività è stata pertanto ritenuta soggetta a IVA, con conseguente conferma del diritto al rimborso. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per il doppio grado, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 4 del D.P.R. n. 633/1972

    La norma è stata interpretata nel senso che l'esercizio abituale e professionale di un'attività economica costituisce presupposto per la sua assoggettabilità all'IVA. Nel caso concreto, la continuità dell'attività di bed & breakfast ha consentito di riconoscere il requisito della professionalità.

  • Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per lo svolgimento della controversia in pubblica udienza su istanza di parte.

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    Applicato per porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente, individuata nell'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'attività economica sia soggetta a IVA non è decisiva soltanto la sua denominazione o la dichiarata natura occasionale: occorre verificare in concreto se sia esercitata abitualmente e professionalmente.
  • La continuità dell'attività nel tempo, l'iscrizione alla Camera di Commercio e le comunicazioni amministrative agli enti locali possono costituire elementi rilevanti per dimostrare il carattere professionale dell'esercizio.
  • Quando l'Amministrazione fonda il diniego del rimborso su un'unica circostanza, come l'asserita occasionalità dell'attività, il contribuente può superare tale contestazione fornendo documentazione oggettiva sulla continuità e sull'organizzazione dell'attività.
  • Il riconoscimento della professionalità dell'attività comporta, secondo la decisione, la sua inclusione nel campo IVA e può fondare la richiesta di rimborso dell'imposta, ove sussistano anche gli ulteriori presupposti.
  • La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso sulla base dell'effettivo esercizio dell'attività e della documentazione disponibile; la sola durata nel tempo non costituisce automaticamente prova sufficiente in ogni situazione.

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