Sentenza del 04/02/2019 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Contenuto della sentenza - Motivazione - Rinvio a precedenti conformi - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva confermato la tassazione applicata al conferimento di beni immobili e mobili in un trust. In particolare, hanno sostenuto, da un lato, che la sentenza fosse viziata da difetto di motivazione perché avrebbe riprodotto le argomentazioni di una precedente pronuncia della Corte di cassazione e, dall'altro, che l'istituzione del trust non determinasse né un trasferimento imponibile né un arricchimento del beneficiario, tale da giustificare l'imposta proporzionale di successione e donazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo relativo al presunto difetto di motivazione, chiarendo che non esiste un obbligo di originalità della motivazione e che il giudice può richiamare precedenti conformi, anche mediante rinvio, purché la decisione risulti adeguatamente motivata. Nel merito, ha confermato che l'istituzione del trust e il conseguente vincolo di destinazione e segregazione patrimoniale costituiscono, secondo l'interpretazione accolta della normativa applicabile, un autonomo presupposto per l'imposta proporzionale. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
La motivazione può consistere anche nel riferimento a precedenti conformi.
La norma consente al giudice di motivare la decisione richiamando precedenti conformi, di merito o di legittimità. Non è quindi richiesta l'originalità assoluta della formulazione, purché il rinvio sia idoneo a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico della decisione.
Istituzione dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
La Commissione ha ritenuto che il trust rientri nella categoria dei vincoli di destinazione e che la sua istituzione, con effetti di segregazione patrimoniale e limitazione della disponibilità dei beni, costituisca autonomo presupposto impositivo, senza che sia necessaria la prova di un immediato arricchimento del beneficiario.
Massime di principio
- Il richiamo, anche ampio o testuale, a precedenti conformi non determina di per sé un difetto di motivazione: la censura deve dimostrare che la sentenza non consente di comprendere le ragioni della decisione o che il precedente richiamato è inconferente.
- La motivazione per relationem è generalmente ammissibile quando il precedente richiamato è individuato e il suo contenuto consente di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice.
- Nel contenzioso tributario relativo ai trust, occorre verificare la normativa vigente e l'orientamento giurisprudenziale applicabile, poiché la qualificazione fiscale del trust può dipendere dalla disciplina sui vincoli di destinazione e dagli effetti concreti dell'atto.
- Secondo l'orientamento seguito in questa sentenza, la tassazione può essere collegata alla costituzione del vincolo di destinazione e alla segregazione dei beni, anche in assenza di un immediato trasferimento di ricchezza o arricchimento del beneficiario.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando esistono orientamenti giurisprudenziali non uniformi sulla questione controversa.
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