Sentenza del 04/02/2019 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi all'anno 2005 per IVA, IRAP e IRPEF, emessi sulla base dello scostamento dai ricavi risultanti dallo studio di settore. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la sentenza di primo grado deducendo motivazione insufficiente e contraddittoria e violazione degli articoli 39 del D.P.R. n. 600/1973, 54 del D.P.R. n. 633/1972 e 62-sexies del D.L. n. 331/1993. I contribuenti avevano sostenuto che l'Ufficio non avesse adeguatamente valutato le memorie e le circostanze concrete rappresentate durante il contraddittorio e non avesse spiegato per quali ragioni tali giustificazioni fossero state ritenute insufficienti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Ha ritenuto che gli studi di settore costituiscano presunzioni semplici, superabili mediante prova contraria, e che, una volta fornite dal contribuente specifiche giustificazioni, l'Ufficio debba motivare puntualmente il loro eventuale rigetto. Poiché l'avviso si limitava a definire le memorie del contribuente "assolutamente insufficienti" senza riportarne il contenuto né spiegare le ragioni del rigetto, è stato ritenuto viziato da carenza di motivazione. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la posizione processuale degli appellati non costituiti.
Norme richiamate
Art. 39 D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dall'Agenzia per sostenere la legittimità dell'accertamento delle imposte dirette; la decisione, tuttavia, ha escluso che il suo utilizzo potesse prescindere da una motivazione adeguata sulle giustificazioni del contribuente.
Art. 54 D.P.R. n. 633/1972
Norma relativa all'accertamento dell'IVA, invocata dall'Ufficio; anche per tale accertamento è stata ritenuta necessaria una motivazione concreta e specifica.
Art. 62-sexies D.L. n. 331/1993
Norma posta a fondamento dell'utilizzo degli studi di settore nell'attività accertativa. La Commissione ha precisato che i relativi risultati hanno valore di presunzioni semplici e non determinano automaticamente i maggiori ricavi o compensi.
Art. 34 D.Lgs. n. 546/1992
Norma in base alla quale la controversia è stata discussa in pubblica udienza.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non rende automaticamente legittimo l'accertamento: i risultati dello strumento costituiscono presunzioni semplici e devono essere valutati insieme alle concrete circostanze dell'attività.
- Il contribuente deve partecipare al contraddittorio e fornire elementi specifici, documentati e idonei a spiegare lo scostamento dai parametri statistici.
- Quando il contribuente presenta giustificazioni, l'Amministrazione può respingerle, ma deve indicare nell'avviso di accertamento il loro contenuto essenziale e le ragioni specifiche per cui le ritiene non convincenti.
- Una formula generica, come la dichiarazione che le memorie siano "insufficienti", senza ulteriore motivazione, può determinare un vizio insanabile dell'avviso per carenza di motivazione.
- In giudizio, il giudice può integrare o rendere più completa la motivazione della sentenza di primo grado, purché esponga autonomamente e chiaramente il percorso logico-giuridico della decisione.
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