Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/02/2019 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi all'anno 2005 per IVA, IRAP e IRPEF, emessi sulla base dello scostamento dai ricavi risultanti dallo studio di settore. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la sentenza di primo grado deducendo motivazione insufficiente e contraddittoria e violazione degli articoli 39 del D.P.R. n. 600/1973, 54 del D.P.R. n. 633/1972 e 62-sexies del D.L. n. 331/1993. I contribuenti avevano sostenuto che l'Ufficio non avesse adeguatamente valutato le memorie e le circostanze concrete rappresentate durante il contraddittorio e non avesse spiegato per quali ragioni tali giustificazioni fossero state ritenute insufficienti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Ha ritenuto che gli studi di settore costituiscano presunzioni semplici, superabili mediante prova contraria, e che, una volta fornite dal contribuente specifiche giustificazioni, l'Ufficio debba motivare puntualmente il loro eventuale rigetto. Poiché l'avviso si limitava a definire le memorie del contribuente "assolutamente insufficienti" senza riportarne il contenuto né spiegare le ragioni del rigetto, è stato ritenuto viziato da carenza di motivazione. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la posizione processuale degli appellati non costituiti.

Norme richiamate

  • Art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata dall'Agenzia per sostenere la legittimità dell'accertamento delle imposte dirette; la decisione, tuttavia, ha escluso che il suo utilizzo potesse prescindere da una motivazione adeguata sulle giustificazioni del contribuente.

  • Art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    Norma relativa all'accertamento dell'IVA, invocata dall'Ufficio; anche per tale accertamento è stata ritenuta necessaria una motivazione concreta e specifica.

  • Art. 62-sexies D.L. n. 331/1993

    Norma posta a fondamento dell'utilizzo degli studi di settore nell'attività accertativa. La Commissione ha precisato che i relativi risultati hanno valore di presunzioni semplici e non determinano automaticamente i maggiori ricavi o compensi.

  • Art. 34 D.Lgs. n. 546/1992

    Norma in base alla quale la controversia è stata discussa in pubblica udienza.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non rende automaticamente legittimo l'accertamento: i risultati dello strumento costituiscono presunzioni semplici e devono essere valutati insieme alle concrete circostanze dell'attività.
  • Il contribuente deve partecipare al contraddittorio e fornire elementi specifici, documentati e idonei a spiegare lo scostamento dai parametri statistici.
  • Quando il contribuente presenta giustificazioni, l'Amministrazione può respingerle, ma deve indicare nell'avviso di accertamento il loro contenuto essenziale e le ragioni specifiche per cui le ritiene non convincenti.
  • Una formula generica, come la dichiarazione che le memorie siano "insufficienti", senza ulteriore motivazione, può determinare un vizio insanabile dell'avviso per carenza di motivazione.
  • In giudizio, il giudice può integrare o rendere più completa la motivazione della sentenza di primo grado, purché esponga autonomamente e chiaramente il percorso logico-giuridico della decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.