Sentenza del 04/02/2019 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Il pagamento di fatture di acconto relative a successive forniture di beni, effettuato da controllata a controllante, non è riconducibile ad un'operazione di finanziamento infragruppo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione dei pagamenti effettuati dalla società controllata alla controllante a titolo di acconto su successive forniture di beni. Occorreva stabilire se tali versamenti costituissero un finanziamento infragruppo, eventualmente produttivo di interessi, oppure una normale prassi commerciale connessa alla compravendita. La qualificazione come finanziamento era contestata perché gli acconti erano direttamente collegati alle future forniture, non venivano restituiti in denaro e venivano integralmente scomputati dal prezzo finale dei beni.
La decisione
La decisione ha escluso che i pagamenti costituissero un finanziamento infragruppo. Il versamento anticipato è stato ritenuto una prassi commerciale comprensibile, finalizzata ad assicurarsi la fornitura dei beni e a ottenere una dilazione di pagamento al momento della vendita. La diretta connessione tra acconti e forniture, nonché il loro integrale scomputo dal prezzo finale senza restituzione in denaro, ha escluso la natura finanziaria dell’operazione. È stato inoltre osservato che, qualora il finanziamento fosse stato fruttifero, la controllata avrebbe contabilizzato interessi attivi e la controllante interessi passivi deducibili, con sostanziale compensazione tra le società.
Massime di principio
- I pagamenti anticipati tra società dello stesso gruppo non costituiscono automaticamente finanziamenti infragruppo: devono essere valutati in base alla loro causa concreta e al collegamento con l’operazione commerciale sottostante.
- La natura commerciale dell’operazione è maggiormente riconoscibile quando gli acconti sono formalmente riferiti a forniture future, vengono imputati al prezzo dei beni e non sono restituiti autonomamente in denaro.
- Per qualificare un versamento come finanziamento occorre verificare elementi come l’autonomia rispetto a una compravendita, la disponibilità temporanea di denaro, l’obbligo di restituzione e l’eventuale remunerazione mediante interessi.
- La contabilizzazione degli acconti e la documentazione contrattuale devono evidenziare il rapporto diretto tra pagamento anticipato e fornitura futura, così da evitare che l’operazione venga riqualificata come finanziamento infragruppo.
- L’eventuale assenza di interessi non è di per sé decisiva: assume rilievo l’insieme delle circostanze economiche e contrattuali dell’operazione.
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