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Sentenza

Sentenza del 04/02/2019 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Imposte ipotecarie e catastali - conferimento di immobile in trust - tassazione in misura proporzionale - illegittimità - tassazione in misura fissa - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato le imposte ipotecaria e catastale applicandole in misura proporzionale, rispettivamente del 2% e dell'1%, sull'atto con cui il contribuente aveva trasferito un immobile al trustee del Trust Chold Wich. Il contribuente sosteneva invece che il trasferimento al trustee producesse soltanto l'effetto di segregazione e destinazione del bene, senza un definitivo trasferimento di ricchezza a favore del beneficiario. Pertanto, secondo il ricorrente, al momento della dotazione del trust erano dovute le imposte in misura fissa, mentre l'imposizione proporzionale sarebbe stata eventualmente applicabile al momento dell'attribuzione finale dei beni ai beneficiari.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Pur riconoscendo che il trust non era autodichiarato, perché disponente e trustee erano soggetti diversi, il giudice ha ritenuto che l'intestazione dell'immobile al trustee avesse natura transitoria e non determinasse ancora l'effettivo arricchimento del beneficiario. Di conseguenza, al momento dell'atto istitutivo e della dotazione del trust erano dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, non proporzionale. L'imposizione proporzionale avrebbe potuto applicarsi solo al momento dell'eventuale attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione dell'oscillazione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Art. 2, commi 47-49, D.L. n. 262 del 2006

    Istituzione dell'imposta sulle successioni e donazioni e inclusione della costituzione di trust nell'ambito applicativo dell'imposta

    La norma è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere l'applicazione dell'imposizione proporzionale già al momento del conferimento dei beni nel trust. Il giudice ha invece valorizzato il principio secondo cui l'imposizione proporzionale presuppone un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.

  • Circolari ministeriali n. 48/2007 e n. 3/2008

    Indicazioni sull'imposizione dei trasferimenti dal disponente al trustee e sulla segregazione patrimoniale

    Le circolari sostenevano che il trasferimento al trustee e il vincolo di destinazione potessero giustificare l'applicazione delle imposte in misura proporzionale. La sentenza non ha seguito tale impostazione, ritenendo decisiva la natura transitoria dell'intestazione al trustee.

  • Cassazione, sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016

    Il trustee è amministratore dei beni in trust, temporaneamente preservati fino al trasferimento ai beneficiari

    La decisione è stata ritenuta direttamente pertinente ai trust autodichiarati, nei quali disponente e trustee coincidono, ma il principio della mancanza di un definitivo trasferimento di ricchezza è stato utilizzato come riferimento interpretativo.

  • Cassazione, sentenza n. 13626/2018 e ordinanze n. 734/2019 e n. 31445/2018

    Distinzione tra trust autodichiarato e trust con trasferimento dal disponente al trustee

    Le pronunce sono state richiamate per distinguere il caso in cui il beneficiario finale sia stabilmente individuato, assimilabile a una donazione, dal caso in cui l'intestazione al trustee sia soltanto transitoria.

  • Cassazione, ordinanza n. 1131 del 17 gennaio 2019

    L'istituzione di un vincolo di destinazione non è tassata in sé, ma quando si verifica un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario

    Il principio è stato ritenuto determinante: finché il programma del trust non è eseguito e il bene non è attribuito definitivamente al beneficiario, non si realizza il presupposto per l'imposizione proporzionale.

Massime di principio

  • Nel trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, l'atto istitutivo e la segregazione dei beni non realizzano normalmente un trasferimento di proprietà a un soggetto diverso; per tale fase può applicarsi la tassazione fissa.
  • Nel trust non autodichiarato occorre verificare la funzione concreta del trasferimento al trustee: se il beneficiario finale è già stabilmente individuato e l'operazione equivale sostanzialmente a una liberalità, può essere giustificata l'imposizione proporzionale.
  • Se l'intestazione al trustee è soltanto temporanea e finalizzata all'amministrazione o all'attuazione del programma del trust, senza immediato arricchimento del beneficiario, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa al momento della dotazione.
  • L'imposizione proporzionale dovrebbe gravare sul momento in cui si verifica l'attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari e il conseguente effettivo incremento patrimoniale.
  • Per valutare il regime fiscale non è sufficiente considerare la presenza formale di un trasferimento al trustee: occorre esaminare l'atto istitutivo, l'identificazione dei beneficiari, i poteri del trustee e la definitività o transitorietà dell'intestazione.
  • La giurisprudenza in materia di trust ha avuto orientamenti non uniformi; pertanto, la qualificazione fiscale dipende in modo significativo dalla struttura concreta del trust e dal momento in cui si verifica l'effettivo arricchimento.

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