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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10999/2021 del 26/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Poste Italiane impugnava la sentenza che aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla dipendente Mosca, sostenendo che i due tentativi di pagamento effettuati (un bonifico domiciliato non riscosso entro validità e un assegno postale vidimato non riscosso entro validità) avessero carattere liberatorio/estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 231/2007 e delle norme del codice civile; inoltre denunciava che si era verificata una datio in solutum (art. 1197 c.c.) perché la creditrice avrebbe accettato o comunque dovuto ritenersi compiuta una diversa prestazione. La Corte territoriale aveva ritenuto che le regole di cui all'art. 49 D.Lgs. 231/2007 si applicano solo quando l'intermediario è terzo garante della tracciabilità e non quando l'intermediario agisce come parte, e quindi i tentativi di pagamento posti in essere da Poste non avevano gli effetti estintivi reclamati; inoltre mancava l'accettazione del creditore necessaria per la datio in solutum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Poste Italiane confermando la pronuncia della Corte d'appello di Brescia. Ha condiviso il principio che l'art. 49 D.Lgs. 231/2007 e i relativi effetti estintivi/di liberazione si applicano solo se l'intermediario agisce come terzo; quando l'intermediario è parte o agisce in proprio (come nella fattispecie), quella disciplina non opera e valgono le ordinarie regole del codice civile per la costituzione in mora e per il deposito liberatorio. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla datio in solutum perché mancava l'accettazione della creditrice. Non avendo la resistente svolto difese, non è stata disposta compensazione delle spese; è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 231/2007, art. 49

    art. 49, terzo comma; art. 49, quindicesimo comma

    La Corte interpreta l'art. 49 come norma che disciplina trasferimenti tramite intermediari solo quando questi siano terzi garanti della tracciabilità; se l'intermediario agisce come parte (es. Poste che è contestualmente parte) le previsioni del primo, secondo e terzo comma non sono applicabili e quindi non producono gli effetti estintivi o liberatori invocati.

  • Codice Civile, art. 1277

    Riferito come norma che attribuisce efficacia estintiva alla comunicazione di accettazione dell'intermediario nei casi previsti dall'art. 49; la Corte osserva che tale efficacia opera solo nel quadro di applicazione dell'art. 49 (ovvero quando l'intermediario sia terzo).

  • Codice Civile, art. 1210

    Norma sul deposito in caso di mora del creditore; la Corte rileva che gli effetti liberatori del deposito valgono se il deposito è eseguito secondo le regole applicabili e se sussiste correttamente la costituzione in mora del creditore.

  • Codice Civile, art. 1197

    Datio in solutum richiede l'accettazione del creditore quale elemento essenziale per l'estinzione dell'obbligazione; nel caso concreto tale consenso era assente, perciò non si è realizzato un negozio solutorio.

  • Codice Civile, artt. 1777 e 1782

    Usati per qualificare, nei casi previsti dall'art. 49, il rapporto come deposito irregolare con prestazione al terzo; tuttavia tale qualificazione presuppone che l'intermediario sia soggetto terzo, condizione non verificata nella vicenda.

  • Codice Civile - disposizioni di attuazione, artt. 73 e 74

    Richiamate come norme ordinarie cui Poste avrebbe dovuto attenersi per la costituzione in mora della creditrice, non essendo applicabile il regime speciale dell'art. 49 D.Lgs. 231/2007.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Richiamato dalla ricorrente per denuncia di omessa pronuncia; la Corte di Cassazione ha rilevato l'omissione ma, per ragioni di economia processuale, ha comunque deciso la questione sulla base del merito ritenendo la doglianza infondata.

  • Codice di Procedura Civile, art. 384

    La Corte ha richiamato una lettura costituzionalmente orientata e i principi di economia processuale nell'applicare l'art. 384 c.p.c. per decidere la questione rimasta tecnicamente non pronunciata in secondo grado.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13 comma lquater

    Citato in dispositivo: accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Le disposizioni di tutela antimafia/antiriciclaggio (art. 49 D.Lgs. 231/2007) che attribuiscono effetti estintivi o liberatori alle operazioni tramite intermediari si applicano solo quando l'intermediario agisce come terzo garante e non quando l'intermediario è parte nella transazione.
  • Se l'intermediario è parte (cioè agisce in proprio), il rapporto va valutato con le ordinarie regole del codice civile: per ottenere l'effetto estintivo è necessario seguire le norme sul deposito liberatorio e sulla costituzione in mora (es. artt. 1210, 1212 c.c. e relative disposizioni).
  • Un bonifico domiciliato o un assegno postale vidimato non estinguono automaticamente l'obbligazione se non sono stati posti in essere secondo le formalità richieste, non vengono riscosse entro la validità o non è dimostrata la corretta costituzione in mora del creditore.
  • La datio in solutum (sostituzione della prestazione) richiede l'accettazione del creditore (anche tacita, ma provabile); l'assenza di tale consenso impedisce che una diversa prestazione estingua l'obbligazione.
  • In caso di omessa pronuncia su un motivo rilevante da parte del giudice di merito, la Cassazione può rilevare il vizio ma, se possibile e per ragioni di economia processuale, decidere comunque la questione nel merito quando la soluzione è agevolmente desumibile.

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