Cassazione Penale, Sentenza n. 2745/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM il 16.12.2020 riguardante i telefoni cellulari in uso agli indagati. Il PM sosteneva che il sequestro fosse necessario per acquisire "messaggi, chat e qualsiasi altro elemento utile alla approfondita ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità" mediante copia forense, e denunciava violazione dell'art. 253 c.p.p. per presunta insufficiente motivazione del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto il decreto di sequestro privo della motivazione minima richiesta: il PM non aveva spiegato il nesso tra i telefoni e il reato né indicato la concreta finalità probatoria perseguita (perché i beni erano corpo o pertinenza del reato), limitandosi a formule assertive. La Corte ha ribadito che il sequestro massivo di una categoria di beni è ammesso solo se il PM motiva specificamente la necessità di un sequestro esteso e che la carenza motivazionale del decreto costituisce nullità genetica non sanabile in sede di riesame quando il PM non ha indicato nemmeno in termini generici le esigenze probatorie.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'azione di riesame; il Tribunale è stato adito in funzione di riesame ex art. 257 c.p.p.
Richiamata nel ricorso del PM come parametro di legittimità del sequestro probatorio; la Corte evidenzia che il PM deve motivare la finalità probatoria ai sensi della disciplina sul sequestro probatorio
Stabilisce i limiti della cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente)
Cass. Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018
Giurisprudenza che richiede una motivazione, anche concisa, che dia conto specificamente della finalità del sequestro probatorio
Cass. Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018
Ribadisce l'obbligo di motivazione specifica del decreto di sequestro probatorio per l'accertamento dei fatti
Cass. Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020
Stabilisce che l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni è consentita solo se il PM motivi perché è necessario un sequestro esteso e non meramente esplorativo
Cass. Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019
Conferma che la mancanza di motivazione sulla rilevanza del bene comporta nullità genetica non sanabile in sede di riesame
Cass., n. 39187 del 17/09/2021
Ulteriore conferma del principio di nullità insanabile del decreto di sequestro privo di adeguata motivazione
Cass. Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008 e Cass. Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016
Orientamenti che consentono al giudice del riesame di integrare la motivazione solo se il PM ha indicato almeno in termini generici le esigenze probatorie; qui il PM non ha fornito nemmeno indicazioni generiche
Massime di principio
- Perché un sequestro probatorio sia valido il pubblico ministero deve indicare la finalità probatoria concreta e il nesso di pertinenza o di derivazione del bene rispetto al reato: formule generiche non sono sufficienti
- Il sequestro massivo di una categoria di beni (es. tutti i telefoni in uso agli indagati) è ammesso solo se il PM motiva specificamente la necessità di un intervento esteso e le ragioni per cui non è possibile individuare "ex ante" le singole cose rilevanti
- La carenza motivazionale grave e totale del decreto di sequestro determina una nullità genetica che, se il PM non ha fornito neppure indicazioni generiche, non può essere sanata dal tribunale del riesame
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame è possibile soltanto per violazione di legge (p.es. mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente): argomentazioni meramente generiche o ricorsive del PM saranno dichiarate inammissibili
- Il giudice del riesame può integrare la motivazione solo quando il PM abbia indicato almeno in termini generici le esigenze probatorie; pertanto gli atti del PM devono già contenere le ragioni essenziali del sequestro
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