Ordinanza n. 895/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare, - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Sicilia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente; -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s.; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Sicilia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “n° 14 posti sono congelati in attesa dell'espletamento della prova asincrona ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994”; - dell’elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Sicilia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; -dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s.; -dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 28, del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 28, del questionario della prova scritta di parte ricorrente; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata valutazione dei titoli di riserva dichiarati dall’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale e graduatoria conclusiva della selezione pubblica per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura concorsuale, la graduatoria dei vincitori e gli atti connessi, deducendo censure riferite, tra l'altro, alla prova scritta e al quesito n. 28, al relativo correttore e foglio risposte, ai criteri di valutazione dei titoli e alla mancata considerazione dei titoli di riserva, nonché all'omessa indicazione delle quote di riserva e degli elenchi degli idonei e al congelamento di alcuni posti. Il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato. Il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza esaminare il merito delle censure e lasciando impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità del ricorso. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti informativi e documentali. Ha imposto alla parte ricorrente di eseguire la notificazione entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e di depositarne la prova entro i successivi dieci giorni, avvertendo che l'inosservanza avrebbe comportato l'improcedibilità del ricorso. Ha disposto la conservazione della documentazione pubblicata sul sito dell'Agenzia sino alla sentenza definitiva di primo grado, ha fissato l'udienza pubblica di merito al 13 maggio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa per la notificazione del ricorso per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'omessa esecuzione della notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati comportano l'improcedibilità del ricorso.
È sufficiente, ai fini iniziali, la notificazione ad almeno un controinteressato; nel caso concreto il TAR ha tuttavia ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria.
Consente la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi rendono difficoltosa la notificazione individuale.
Costituisce la base per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari.
Massime di principio
- Quando un ricorso contro l'esclusione da un concorso e contro la graduatoria finale può incidere sulla posizione di tutti i candidati utilmente collocati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'intera platea dei vincitori e degli idonei potenzialmente pregiudicati.
- L'avvenuta notificazione ad almeno un controinteressato non esclude la possibilità che il giudice ordini successivamente l'integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti necessari ai fini della decisione.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di oggettive difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione può essere autorizzata per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché l'avviso renda identificabili il giudizio, le parti, gli atti impugnati e consenta la conoscenza integrale del ricorso e del provvedimento autorizzativo.
- Il termine assegnato per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami e quello successivo per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia alla domanda cautelare comporta la presa d'atto della rinuncia e non determina, di per sé, la definizione del giudizio di merito, che deve essere fissato per la successiva trattazione.
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