Cassazione Penale, Ordinanza n. 09351/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Il primo motivo denunciava la mancata esclusione della recidiva; tuttavia la Corte di legittimità rileva che, secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata, la recidiva era già stata implicitamente esclusa dal giudice di primo grado, che non aveva applicato alcun aumento di pena per tale aggravante. Il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, ma è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sul punto senza vizi logici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui, in caso di inammissibilità, la condanna alla sanzione pecuniaria consegue salvo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza qui esclusa.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamato il principio per cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non possa dirsi che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando censura un capo della sentenza che risulta già favorevolmente risolto nei gradi di merito, senza individuare un effettivo errore decisorio.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata se la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata e non illogica sulla determinazione della pena.
- La mancata applicazione di un aumento di pena per recidiva può essere letta come implicita esclusione della recidiva quando il giudice di merito non abbia operato alcun aggravamento sanzionatorio per tale titolo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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