Cassazione Penale, Ordinanza n. 21094/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo e secondo grado per gestione illecita di rifiuti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello. Ha dedotto, da un lato, vizi di motivazione e violazione di norme processuali in punto di affermazione della responsabilità, sostenendo che il giudice di merito avrebbe fondato il giudizio su mere congetture circa la non episodicità del fatto e il suo inserimento nel settore dei rifiuti come operatore; dall'altro, ha censurato la risposta della Corte territoriale ad alcuni motivi di appello, ritenendola insufficiente e meramente ripetitiva della motivazione di primo grado, soprattutto con riguardo alla questione della bonifica o restituzione in pristino del terreno e alla conseguente confisca dell'area.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità, e che i motivi non si confrontassero specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il primo motivo è stato qualificato come manifestamente infondato, poiché riproduceva censure già vagliate e disattese con argomenti di merito ritenuti corretti, valorizzandosi in particolare le dichiarazioni accusatorie di un teste, la presenza dell'imputato sul luogo, l'interesse alla sistemazione dei rifiuti collegato all'imminente aggiudicazione del lotto di terreno e l'inattendibilità della tesi difensiva sulla presunta minorità socioculturale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riprodurre il motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la rilevanza della mera prospettazione di una bonifica e aveva ritenuto non decisive le deduzioni sulla proporzionalità della confisca. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2006
Norma incriminatrice contestata per la gestione illecita di rifiuti, in relazione alla quale era stata pronunciata la condanna di merito.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto nel ricorso.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata nei motivi di ricorso.
Richiamato con riferimento alla valutazione della prova e alla dedotta erroneità del giudizio di responsabilità.
Richiamato in relazione al contenuto e alla sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 86 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del quadro istruttorio o una rilettura dei fatti, quando la censura si traduca in una richiesta di revisione del merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riprodurre doglianze già formulate in appello.
- La motivazione è sufficientemente controllabile in cassazione quando il giudice di merito valorizza elementi fattuali specifici e coerenti tra loro; non basta opporre una diversa lettura difensiva dei medesimi dati probatori.
- Le deduzioni difensive sulla futura bonifica o restituzione in pristino di un bene non escludono, di per sé, la confisca dell'area quando il giudice di merito abbia motivato l'applicazione della misura sulla base della titolarità esclusiva del bene e della non decisività di prospettazioni meramente assertive.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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