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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 8953 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - Cessione di immobile soggetta ad Iva - Base imponibile - Avviso di rettifica non preceduto da accertamento Iva - Nullità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’avviso di rettifica è stato ritenuto nullo o comunque inammissibile perché emesso senza un precedente accertamento IVA. L’inammissibilità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione aveva rettificato le imposte ipotecarie e catastali relative alla cessione di un immobile assoggettata a IVA, senza aver previamente emesso un accertamento ai fini IVA. Per le cessioni immobiliari soggette a IVA, la base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali coincide con quella IVA, ossia con l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali, e non con il valore venale dell’immobile, criterio proprio dell’imposta di registro. Pertanto, una rettifica delle imposte ipotecarie e catastali presuppone necessariamente una previa rettifica della base imponibile IVA.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 8-ter, lett. d), d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione consente, nel caso indicato, di assoggettare a IVA la cessione dell’immobile mediante esercizio dell’opzione prevista dalla norma.

  • Art. 13, d.P.R. n. 633/1972

    “all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente ... secondo le condizioni contrattuali”

    Per le operazioni soggette a IVA, la base imponibile è costituita dai corrispettivi contrattualmente dovuti, non dal valore venale dell’immobile.

Massime di principio

  • Quando una cessione immobiliare è soggetta a IVA, le imposte ipotecarie e catastali devono essere calcolate sulla stessa base imponibile IVA, normalmente rappresentata dal corrispettivo contrattuale.
  • L’Amministrazione non può rettificare autonomamente le imposte ipotecarie e catastali utilizzando il valore di mercato dell’immobile, come avviene tipicamente per l’imposta di registro.
  • Se la rettifica delle imposte ipotecarie e catastali dipende da una diversa determinazione della base imponibile, deve essere previamente contestata e accertata la maggiore imposta IVA.
  • In assenza di un previo accertamento IVA, l’avviso relativo alle imposte ipotecarie e catastali può essere dichiarato nullo o inammissibile, anche d’ufficio dal giudice.
  • La regola opera solo se l’operazione è effettivamente soggetta a IVA; per le cessioni soggette a imposta di registro possono trovare applicazione criteri di determinazione diversi.

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