Cassazione Penale, Ordinanza n. 39043/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con due motivi ha dedotto, da un lato, il vizio di motivazione per l'insussistenza dell'elemento soggettivo che sorreggerebbe l'ipotizzata distrazione dei beni; dall'altro, la violazione di legge per l'omessa esplicitazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ai fini del diniego della riduzione della pena rispetto a quella irrogata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con argomentazioni non specificamente confutate dalla difesa, e comunque manifestamente infondato poiché, nel caso di deliberata sottrazione patrimoniale, l'epoca del depauperamento non incide in modo decisivo sulla sussistenza del dolo. Ha ritenuto indeducibile anche il secondo motivo, osservando che i giudici di merito avevano già motivato in modo congruo sulla quantificazione della pena e sul mancato irrogamento del minimo edittale alla luce degli artt. 132 e 133 c.p. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per la valutazione della pena: il giudice di merito deve esplicitare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro per la quantificazione della pena e la scelta di non applicare il minimo edittale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento assume rilievo per la verifica degli indici di fraudolenza e del dolo solo quando la condotta presenti margini di ambiguità qualificatoria; se il depauperamento deriva da una deliberata condotta di sottrazione, il profilo temporale non vale a escludere l'elemento soggettivo.
- La censura sulla pena è inammissibile quando la sentenza di merito espone in modo congruo le ragioni della quantificazione sanzionatoria e del diniego del minimo edittale, facendo riferimento agli elementi previsti dagli artt. 132 e 133 c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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