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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28706/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato il provvedimento sanzionatorio. Ha inoltre condannato l'ente resistente al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore dei ricorrenti, con liquidazione separata per primo grado, secondo grado e legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatari sanzione)

La controversia

Nel 2016 due soggetti, uno dei quali qualificato come imprenditrice agricola e l'altro come società agricola, proponevano opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento di circa 5.203 euro emessa per asserita violazione degli artt. 7 e 22 del d.lgs. 114/1998, per aver venduto al dettaglio su banco al mercato prodotti ritenuti estranei alla loro attività d'impresa. L'opposizione era stata rigettata in primo e secondo grado. In cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo si sosteneva che le merci vendute derivassero dall'attività di manipolazione e trasformazione di prodotti della stessa impresa agricola, con conseguente violazione dell'art. 7 d.lgs. 114/1998; inoltre si invocava il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una precedente decisione favorevole relativa ad analoga attività di vendita. Con il secondo motivo si censurava la sentenza di merito per avere confermato la sanzione applicando d'ufficio l'art. 4 d.lgs. 228/2001, disposizione non contestata dall'amministrazione nel procedimento sanzionatorio. La decisione di merito aveva ritenuto che non vi fosse prova certa della provenienza aziendale delle merci, che la vendita di prodotti agricoli fosse consentita solo nei limiti dell'art. 2135 c.c. e dell'art. 4 d.lgs. 228/2001, e che mancasse la comunicazione preventiva necessaria per i controlli dell'autorità. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo, rilevando che la disciplina applicabile era quella sulla vendita diretta di prodotti agricoli e che la sanzione non poteva reggersi su una contestazione diversa e non specificamente formulata nel verbale/procedimento amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 114/1998

    non era la disciplina corretta da applicare se la vendita riguardava prodotti agricoli provenienti dall'impresa agricola; la sua contestazione non poteva surrogare quella relativa alla normativa sulla vendita diretta agricola

  • art. 22 d.lgs. 114/1998

    richiamato nel provvedimento sanzionatorio come base della contestazione amministrativa per vendita al dettaglio non consentita

  • art. 2135 c.c.

    definisce l'imprenditore agricolo, ma non lo abilita a vendere indistintamente ogni prodotto: la vendita diretta è ammessa nei limiti dei prodotti prevalentemente ottenuti dalla propria impresa

  • art. 4 d.lgs. 228/2001

    regola la vendita diretta dei prodotti agricoli e richiede la comunicazione preventiva al Comune per consentire i controlli; l'eventuale violazione di tale disciplina deve essere oggetto di specifica contestazione

  • art. 4, comma 2, lett. d), d.lgs. 114/1998

    richiamato dalla difesa come previsione che consente la vendita di prodotti agricoli nei limiti dell'art. 2135 c.c.

  • art. 4, comma 4, d.lgs. 228/2001

    indica che, per la vendita diretta non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Comune in cui si intende esercitare l'attività

Massime di principio

  • Quando l'attività contestata è, in concreto, vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dall'impresa, la disciplina applicabile è quella speciale del d.lgs. 228/2001 e non quella generale del d.lgs. 114/1998 sulla vendita al dettaglio.
  • In materia sanzionatoria amministrativa, l'illecito deve essere specificamente contestato: la sanzione non può essere confermata sulla base di una diversa violazione non addebitata nel procedimento amministrativo.
  • La mancanza della comunicazione preventiva prevista per la vendita diretta agricola integra, se del caso, la violazione da contestare; non è sufficiente contestare l'esercizio di vendita senza autorizzazione secondo la disciplina del commercio generale.
  • L'imprenditore agricolo può vendere solo prodotti agricoli rientranti nei limiti della produzione propria prevista dall'art. 2135 c.c. e dalla disciplina speciale, sicché occorre verificare la provenienza effettiva dei beni venduti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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