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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30024/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa motivazione della sentenza di appello in ordine alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche presentata dalla difesa, relative alla modestia del fatto di evasione contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il reato di evasione si è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado (considerata la sospensione dei termini disposta dal Tribunale di Prato). Ha constatato l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente ha disposto l'immediata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. in L. n. 176/2020)

    Disposizione che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; richiamata per giustificare la modalità del procedimento in Cassazione.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    Norma che consente la declaratoria di estinzione del reato quando la prescrizione sia intervenuta e non siano presenti elementi di evidenza tali da giustificare un'assoluzione di merito; la Corte l'ha applicata per dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza impugnata agli effetti penali.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Prevede l'assoluzione nel merito quando emergano in modo evidente elementi che giustificano l'assoluzione; la Corte ha escluso l'applicazione di questa previsione perché dagli atti non risultano elementi 'in evidenza' tali da consentire un'assoluzione di merito.

Massime di principio

  • Se la difesa chiede espressamente l'applicazione di circostanze attenuanti e la corte non le valuta nella motivazione, la cassazione può ritenere il motivo fondato per omessa o insufficiente motivazione.
  • Quando la prescrizione del reato interviene dopo la sentenza di secondo grado, la Corte di cassazione può dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e annullare senza rinvio la sentenza agli effetti penali, salvo che emergano elementi chiari per un'assoluzione di merito.
  • L'annullamento senza rinvio per estinzione del reato comporta la cancellazione degli effetti penali della condanna; non si procede ad un giudizio di merito salvo che la prova evidenzi l'inesistenza del reato o l'insussistenza della responsabilità in termini di 'evidenza'.
  • È importante che in prime e seconde istanze le parti richiamino e documentino le circostanze attenuanti richieste, perché l'omessa valutazione di tali richieste può costituire motivo di cassazione.
  • La motivazione della sentenza deve affrontare espressamente le questioni rilevanti prospettate dalle parti: l'omissione impedisce alla Corte distrettuale di offrire una valutazione, implicita o esplicita, suscettibile di controllo in Cassazione.

Testo integrale

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