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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10118/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da domande di dipendenti universitari non medici e degli eredi di alcuni lavoratori deceduti, dirette a ottenere differenze retributive conseguenti alla corretta equiparazione economica alla categoria ospedaliera C, richiesta ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 e della disciplina richiamata nel giudizio. Dopo precedenti giudizi che avevano riconosciuto l’equiparazione economica alla categoria C per alcuni periodi e per alcuni soggetti, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali intervenute tra il 2005 e il 2013, con i conseguenti crediti retributivi. La Corte d’appello aveva però riformato il primo grado dichiarando prescritti i crediti maturati prima di determinate date, ritenendo che i precedenti giudicati non avessero effetto sui segmenti temporali successivi e che la prescrizione non fosse interrotta per i crediti maturati dopo la proposizione delle prime azioni. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 332 e 334 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello incidentale tardivo dell’A.O.U.; 2) ancora violazione degli artt. 332 e 334 c.p.c. per contestare l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva in presenza di solidarietà derivante da titoli diversi; 3) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., sostenendo che il giudizio sul diritto all’equiparazione economica costituiva diritto stipite idoneo a interrompere la prescrizione anche dei crediti successivi; 4) in via subordinata, violazione dell’art. 1310 c.c. e dell’art. 2943 c.c. per gli effetti interruttivi dell’atto compiuto verso uno dei debitori solidali; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi a delibere aziendali del 2008 e del 2009 che avrebbero retrodatato la progressione economica; 6) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo ammissibile l’appello incidentale tardivo dell’Azienda ospedaliera in quanto, nelle cause inscindibili o scindibili con coobbligazione solidale, l’impugnazione incidentale tardiva è consentita quando l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza anche per il coobbligato che abbia prestato acquiescenza. Ha invece accolto il terzo motivo, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto all’equiparazione economica ha efficacia interruttiva della prescrizione e questa si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio, anche con riferimento ai diritti che siano in rapporto di causalità, eventualmente subordinata, con tale riconoscimento, compresi i ratei dell’indennità o le differenze retributive conseguenti. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, cui è stato demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi quarto, quinto e sesto sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma evocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma evocata per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo.

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti e dalla Corte come base della disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 2943 c.c.

    la domanda giudiziale interruttiva della prescrizione produce effetti sui diritti connessi al diritto azionato.

  • art. 2945 c.c.

    la prescrizione, una volta interrotta dalla domanda, resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

  • art. 1310 c.c.

    evocato in via subordinata per sostenere l’estensione degli effetti interruttivi agli altri debitori solidali.

  • art. 91 c.p.c.

    norma richiamata sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese di lite.

  • art. 31 del d.P.R. n. 761/1979

    disposizione posta a fondamento della pretesa di equiparazione economica e dell’indennità di perequazione.

  • art. 35 CCNL comparto sanità

    richiamato dai ricorrenti come base del diritto all’inquadramento/equiparazione e alle progressioni economiche.

Massime di principio

  • L’appello incidentale tardivo del coobbligato solidale è ammissibile quando l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza anche rispetto al coobbligato che abbia prestato acquiescenza, poiché l’interesse ad impugnare nasce dall’eventuale riforma della decisione e dall’esigenza di un esito uniforme sulla responsabilità solidale.
  • Nelle controversie relative a un diritto base o 'diritto stipite', la domanda giudiziale che tende all’accertamento di tale diritto interrompe la prescrizione e la sospensione perdura fino al giudicato, estendendosi ai diritti consequenziali che da esso derivano in rapporto di causalità, anche se il loro esatto ammontare o la loro esigibilità si definiscano in un momento successivo.
  • I ratei o le differenze retributive conseguenti all’accertamento di un diritto principale non richiedono necessariamente una domanda autonoma e separata per beneficiare dell’effetto interruttivo della prescrizione già prodotto dal giudizio sul diritto originario, purché tali crediti siano causalmente collegati al riconoscimento giudiziale presupposto.
  • Quando il giudice di merito esclude l’effetto interruttivo della prescrizione nonostante la pendenza di un giudizio sul diritto presupposto, la decisione è censurabile per violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. se non tiene conto della relazione causale tra il diritto accertato e i crediti successivi azionati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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