Parere n. 1830/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso gli atti del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2023 (in G.U. IV serie speciale, n. 34 del 5 maggio 2023), ed avverso ogni altro atto presupposto o consequenziale, in essi compreso il bando di concorso come appresso impugnato nelle sue clausole immediatamente lesive ed in ogni altra parte incompatibile con il suo interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del bando e degli atti del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di Consigliere di Stato, indetto con d.P.C.M. 27 aprile 2023.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, già magistrato ordinario dispensato dal servizio, aveva chiesto di partecipare al concorso sostenendo di possedere i requisiti previsti per i magistrati ordinari con almeno quattro anni di anzianità. Ha impugnato il bando e gli atti concorsuali, deducendo che la dispensa dal servizio non avrebbe dovuto impedirgli di partecipare: a suo avviso, essa non escludeva la riammissione automatica nell’ordine giudiziario, non occorreva una previa istanza di riammissione e l’eventuale idoneità fisica avrebbe dovuto essere verificata dopo il superamento delle prove. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e contestato alcune prescrizioni formali del bando relative alla domanda di partecipazione. Non risulta adottato, nel concorso in esame, un provvedimento di esclusione del ricorrente.
Il parere
La Sezione ritiene il ricorso inammissibile per difetto di interesse, poiché il bando non contiene clausole immediatamente escludenti e il ricorrente non ha impugnato un provvedimento di esclusione, neppure automatico e vincolato. Le censure riguardano gli effetti che la dispensa dal servizio e la condizione di salute potrebbero avere su un’eventuale futura esclusione, ma non consentono di conoscere anticipatamente le ragioni che l’Amministrazione potrebbe porre a fondamento di un provvedimento non ancora adottato. Le precedenti determinazioni assunte in altre procedure non sono decisive, considerata l’autonomia delle singole procedure concorsuali. La Sezione non esamina nel merito le censure sostanziali né la questione di costituzionalità prospettata. La richiesta cautelare è assorbita. Il P.Q.M. formula la proposta di respingere il ricorso.
Osservazioni
Impugnazione del bando e interesse a ricorrere
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse: il bando non contiene clausole immediatamente escludenti e non è stato adottato un provvedimento di esclusione del ricorrente. Le censure prospettano conseguenze soltanto eventuali, connesse alla dispensa dal servizio e alla condizione di salute.
Precedenti procedure concorsuali
Le precedenti esclusioni o determinazioni dell’Amministrazione in procedure analoghe non rendono attuale l’interesse all’impugnazione del nuovo bando, poiché ciascuna procedura concorsuale è autonoma e non sono conoscibili ex ante le eventuali ragioni di una futura esclusione.
Richiesta cautelare
La richiesta di sospensione è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, n. 3, l. 27 aprile 1982, n. 186
dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinario con almeno quattro anni di anzianità
La disposizione è richiamata per individuare la categoria concorsuale in base alla quale il ricorrente aveva chiesto l’ammissione; il parere non ne interpreta nel merito i requisiti, poiché dichiara inammissibile l’impugnazione del bando.
artt. 129 e 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
sul punto prospettava anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 1994, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il dispensato dal servizio per infermità, inidoneità fisica o per motivi di salute, possa avvalersi della qualifica e dell’anzianità già maturate, ai fini della partecipazione a concorsi e a selezioni che comportino la riammissione agli impieghi
Il ricorrente ha invocato queste disposizioni per sostenere la rilevanza della dispensa dal servizio e della precedente qualifica e anzianità ai fini della partecipazione a concorsi. La Sezione non decide la questione di costituzionalità né interpreta nel merito le norme, perché l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.
La disposizione è posta a fondamento dell’ordine di oscurare le generalità del ricorrente e ogni dato idoneo a identificarlo in caso di riproduzione o diffusione del parere.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.
La norma è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente in caso di riproduzione e diffusione del parere.
Massime di principio
- Il bando di concorso è immediatamente impugnabile solo quando contiene una clausola che determina direttamente e attualmente l’esclusione o una preclusione alla partecipazione; censure riferite a una possibile futura esclusione non sono sufficienti a fondare l’interesse attuale al ricorso.
- La prospettazione di precedenti decisioni amministrative sfavorevoli in procedure concorsuali analoghe non rende attuale l’interesse a impugnare un nuovo bando, poiché ciascuna procedura è autonoma e le ragioni di un’eventuale futura esclusione non sono anticipabili in assenza del relativo provvedimento.
Impugnazione del bando per il concorso a Consigliere di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un magistrato ordinario dispensato dal servizio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso il bando e gli atti del concorso per titoli ed esami a sei posti di Consigliere di Stato, indetto con d.P.C.M. 27 aprile 2023. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’impugnazione fosse inammissibile per difetto di interesse attuale.
Fatti e censure
Il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione il 26 maggio 2023, protocollata il 29 maggio, dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinari con almeno quattro anni di anzianità ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 3, della l. 27 aprile 1982, n. 186. Ha contestato il bando e gli atti concorsuali sostenendo che la precedente dispensa dal servizio non dovesse precludere la partecipazione: secondo la sua prospettazione, essa non escludeva la riammissione nell’ordine giudiziario, non era necessaria una previa istanza di riammissione e l’eventuale idoneità fisica avrebbe dovuto essere verificata dopo il superamento delle prove.
Ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost., e ha censurato alcune prescrizioni formali relative alla presentazione della domanda. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Interesse all’impugnazione del bando
La Sezione ha rilevato che nel concorso in esame non risulta adottato alcun provvedimento di esclusione a carico del ricorrente. Il bando, inoltre, non contiene clausole immediatamente escludenti e il ricorso non è fondato sull’esistenza di una clausola la cui applicazione automatica e vincolata avrebbe determinato l’esclusione.
Le censure riguardano invece gli effetti che la dispensa dal servizio e la condizione di salute potrebbero produrre rispetto a una futura partecipazione o esclusione. In assenza di un atto di esclusione, non è possibile stabilire ex ante quali ragioni l’Amministrazione potrebbe eventualmente addurre. Le precedenti determinazioni assunte in altri concorsi non modificano questa conclusione, poiché le singole procedure concorsuali sono autonome.
Esito
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse; non vengono quindi esaminate nel merito le censure sul requisito di partecipazione, sulle formalità della domanda e sulla prospettata questione di costituzionalità. La richiesta cautelare è assorbita. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati identificativi in caso di riproduzione o diffusione.
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