Sentenza del 15/12/2021 n. 40144 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava a C.G. la corresponsabilità, in solido con l'importatore, per inesatta dichiarazione del valore delle merci importate, rilevando uno scostamento non trascurabile tra il valore dichiarato e quello risultante dalla banca dati doganale per merce similare. C.G. impugnava sostenendo di aver operato come rappresentante diretto e di avere semplicemente depositato i documenti forniti dall'importatore, senza potere verificarne l'attendibilità; chiedeva che fosse accertata l'assenza di dolo o colpa a suo carico.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la parte che evocava il Ministero dell'Economia e delle Finanze e confermato che l'unico soggetto legittimato passivamente è l'Agenzia delle Dogane. Sul merito ha ritenuto che l'Amministrazione abbia assolto l'onere probatorio, basandosi sulle risultanze della banca dati cui la Dogana ha accesso, che evidenziavano uno scostamento significativo e consentivano di ritenere conoscibile l'irregolarità dei dati. La CTR aveva correttamente applicato il principio che, se lo spedizioniere fornisce i dati o gli allegati inesatti e ne era o doveva essere a conoscenza, risponde in solido; e l'onere poi si inverte facendo gravare sul rappresentante la prova di aver adottato la massima diligenza professionale. La denuncia di violazione del contraddittorio è stata ritenuta infondata poiché il sistema normativo nazionale prevedeva le procedure amministrative o la possibilità di sospensione e non risultava pregiudizio concreto dei diritti di difesa. Condanna di C.G. al pagamento delle spese di giudizio (Euro 500,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 201, par. 3 (seconda proposizione)
Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei diritti dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali
Il rappresentante diretto può essere considerato debitore se ha fornito i dati necessari alla dichiarazione e ne era o doveva essere a conoscenza della loro erroneità; l'Amministrazione deve provarlo e poi il rappresentante deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza.
Legge n. 213/2000, art. 2, commi 6-7
Prevede la responsabilità solidale degli spedizionieri e altri soggetti quando erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell'erroneità dei dati o dell'inidoneità dei documenti; va letta alla luce del codice doganale UE e della giurisprudenza SU.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
Ha trasferito alle agenzie fiscali rapporti, poteri e competenze, rendendo l'Agenzia delle Dogane soggetto passivamente legittimato nel contenzioso tributario in materia doganale.
Norma sul fatto di chi causa la violazione inducendo altri in errore; nel caso di specie ritenuta non pertinente rispetto alla fattispecie della responsabilità solidale del rappresentante diretto.
Disciplinava la fase amministrativa di rettifica/avviso di rettifica e il procedimento amministrativo volto a garantire il contraddittorio; la Corte ha illustrato come il sistema normativo nazionale garantisca garanzie difensive e possibilità di ricorso e sospensione.
Codice Doganale Comune (aggiornato), art. 244 e art. 245
La disciplina UE richiede il rispetto dei diritti della difesa; tuttavia condizioni e conseguenze dell'eventuale violazione sono regolate dal diritto nazionale in conformità ai principi di equivalenza ed efficacia.
Codice civile, art. 1176, comma 2
Standard di diligenza dovuto dal professionista: sul rappresentante graverà l'onere di provare di aver osservato la diligenza massima richiesta dall'attività professionale.
Varie sentenze della Corte di Cassazione e Corte di Giustizia UE (es. Cass. 16 marzo 2020 n. 7258; Corte UE Kamino, Prequ)
Giurisprudenza richiamata per definire i limiti della responsabilità del rappresentante diretto e i requisiti del contraddittorio doganale; evidenzia l'onere probatorio dell'Amministrazione e la possibilità di sospensione degli atti amministrativi.
Massime di principio
- Lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto non è normalmente responsabile per le inesattezze della dichiarazione quando si limita a depositare la documentazione predisposta dall'importatore; la sua responsabilità scatta solo se ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e ne era o doveva essere a conoscenza dell'erroneità.
- L'onere di provare che lo spedizioniere ha fornito dati o documenti irregolari e che ne era o doveva essere a conoscenza grava sull'Amministrazione; una volta assolto tale onere, la prova liberatoria spetta al rappresentante, che deve dimostrare di aver adottato la massima diligenza professionale secondo l'art. 1176 c.c.
- Le verifiche 'a tavolino' tramite banche dati possono costituire elementi probatori pertinenti per ritenere conoscibile l'irregolarità, specie se emergono scostamenti significativi rispetto ai valori medi accertati.
- La violazione del contraddittorio amministrativo incide sul provvedimento finale solo se è dimostrabile che la mancanza di contraddittorio ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa e avrebbe potuto produrre un esito diverso; il sistema nazionale che prevede ricorso amministrativo e possibilità di sospensione è ritenuto compatibile con i principi UE se non rende impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti.
- Dal punto di vista processuale, dopo il trasferimento di competenze, la controversia deve essere instaurata nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e non più del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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