Sentenza del 15/12/2021 n. 40140 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso del PREU (anno 2008) trattenuto dalle concessionarie (Atlantis World Group of Companies N.V. e Cogetetech S.p.A.), sostenendo che le ritenute del 12,80% costituivano un credito fiscale deducibile (art. 99 TUIR) non considerato nella dichiarazione Unico 2009 e che, pertanto, poteva essere chiesto il rimborso all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. n. 640/1972, art. 40.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il PREU è un prelievo erariale unico di natura tributaria sul consumo la cui titolarità passiva è del concessionario (soggetto obbligato a determinare e versare il PREU). Il gestore non è soggetto passivo né sostituto d'imposta rispetto al PREU; pertanto la richiesta di rimborso non poteva essere proposta contro l'Agenzia delle Entrate (e, se dovuta, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del concessionario o, per profili specifici, dell'Agenzia delle dogane). Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese (Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 13 e 13-bis
"13. Agli apparecchi ... si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate ... A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari ..."; "13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta ... mediante versamenti periodici ... Con provvedimenti ... sono individuati: a) i periodi contabili ... b) le modalità di calcolo ... c) i termini e le modalità di versamento ... d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito ... e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete ... comunicano ... i dati relativi alle somme giocate ..."
La norma (confermata da regolamenti attuativi) individua il concessionario come soggetto passivo d'imposta, gli attribuisce l'obbligo di determinare la base imponibile, effettuare i versamenti periodici e gestire eventuali crediti annuali. Il PREU non è configurato come ritenuta a carico del gestore ma come obbligazione propria del concessionario.
D.P.R. n. 640 del 1972, art. 40
Articolo richiamato dalla ricorrente per la procedura di rimborso delle ritenute; la Corte ha ritenuto tale disciplina inapplicabile al PREU, poiché quest'ultimo non è una ritenuta operata dall'Amministrazione statale ma un'imposta il cui soggetto passivo è il concessionario.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37
Norma sul termine di decadenza richiamata dalla CTR; la Corte ha considerato irrilevante il ragionamento che fondava la decadenza sul presupposto di una ritenuta statale, atteso che il PREU è obbligazione del concessionario e non ritenuta operata dallo Stato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64
Richiamato dalla ricorrente per la legittimazione passiva del sostituto; la Corte ha ritenuto che i presupposti per applicare tale norma non sussistono poiché il concessionario è soggetto passivo e non si configura un rapporto di sostituzione d'imposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente sosteneva la possibilità di dedurre il PREU quale componente rilevante ai fini della determinazione del reddito; la Corte ha ritenuto l'argomento inapplicabile al caso concreto perché il PREU non è un onere deducibile attribuibile alla contribuentE gestore e non costituisce imposta sul reddito del soggetto che ha richiesto il rimborso.
D.M. 12 aprile 2007 (attuazione PREU)
Regolamentazione attuativa che assegna al concessionario i compiti di determinazione della base imponibile, dei versamenti periodici e annuali, e l'utilizzo di eventuali crediti. Conforta l'interpretazione della titolarità passiva del concessionario.
D.M. 23 aprile 2007 (comunicazioni e controllo PREU)
Stabilisce gli adempimenti di comunicazione delle somme giocate e altri dati tramite la rete telematica e pone gli obblighi a carico del concessionario, rafforzando la posizione del concessionario come soggetto obbligato.
Corte costituzionale, sentenza n. 334 del 2006
Rilevazione giurisprudenziale citata dalla Corte: il PREU è qualificato come imposta sul consumo (tributaria) computata sull'importo della giocata e non sulla vincita.
Massime di principio
- Il PREU è un prelievo erariale unico di natura tributaria sul consumo la cui titolarità passiva spetta al concessionario: in conflitti su versamenti o eccedenze la controversia è tra gestore e concessionario, non tra gestore e Agenzia delle Entrate.
- La disciplina sui rimborsi prevista dal D.P.R. n. 640/1972, art. 40 (rimborso per ritenute d'imposta) non si applica alle somme accertate come PREU quando la normativa attribuisce la posizione di soggetto passivo al concessionario.
- Il gestore/operatore che ritiene di aver subito trattenute o compensi non dovuti deve agire nei confronti del concessionario (o, per aspetti amministrativi, rivolgersi all'Agenzia competente indicata dalla normativa sectoriale), non contro l'Amministrazione finanziaria titolare della riscossione.
- Occorre distinguere tra imposte/imposte sostitutive trattenute dallo Stato (che legittimano procedure di rimborso dirette all'Agenzia delle Entrate) e prelievi la cui obbligazione è attribuita per legge ad altri soggetti (concessionari): il rimedio e il soggetto legittimato dipendono da questa qualificazione normativa.
- Prima di proporre istanze di rimborso contro l'Amministrazione finanziaria, verificare la normativa primaria e regolamentare che individua il soggetto passivo e i meccanismi di versamento/compensazione (es. provvedimenti attuativi e decreti ministeriali relativi al PREU).
- Se vi è discordanza tra quanto effettivamente ricevuto dal gestore e quanto contabilizzato/dichiarato dal concessionario, la tutela è in via contrattuale/obbligazionaria tra gestore e concessionario e non in sede tributaria verso l'Amministrazione, salvo profili specifici di irregolarità amministrativa o contabile da segnalare agli organi competenti.
Testo integrale
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