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Sentenza

Sentenza del 15/12/2021 n. 1528 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - Trasferimento immobiliare - Contratto a favore di terzo - Effetti traslativi in favore del terzo contestuali alla vendita - Rileva - Ente pubblico - Aliquota agevolata - Si applica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che, ai fini dell'imposta di registro, occorre tenere conto degli effetti immediati del contratto a favore del terzo; quindi, poiché il trasferimento operava immediatamente in favore del Comune e sussisteva una convenzione preesistente tra promittente e Comune, ha riconosciuto l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1% prevista per i trasferimenti in favore degli enti pubblici.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si trattava di un contratto a favore di terzo disciplinato dall'art. 1411 c.c. nel quale era previsto che il trasferimento dei diritti di proprietà sull'immobile operasse contestualmente alla stipula in favore del terzo beneficiario (un Comune) senza bisogno di alcun ulteriore atto. La questione fiscale era se, ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, dovessero essere considerate gli effetti immediati del contratto e la qualifica pubblica del beneficiario, anche se il terzo non era parte formale del contratto oggetto di tassazione.

Norme richiamate

  • art. 1411 c.c.

    Il contratto a favore di terzo può produrre effetti immediati a favore del terzo beneficiario: se il contratto prevede il trasferimento immediato della proprietà al terzo, tale effetto deve essere considerato ai fini fiscali anche se il terzo non è parte formale del contratto tassato.

  • Normativa sull'imposta di registro (aliquota agevolata 1% per trasferimenti a enti pubblici)

    L'aliquota agevolata dell'1% si applica ai trasferimenti in favore di enti pubblici: quando, per effetto di un contratto a favore di terzo, il trasferimento si realizza direttamente a favore di un ente pubblico (es. Comune), va riconosciuta l'agevolazione a prescindere dalla formale partecipazione del terzo al contratto principale.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali rilevano gli effetti sostanziali ed immediati del contratto, non la mera qualifica formale delle parti: se il trasferimento è previsto come immediato a favore di un terzo, tale trasferimento va considerato per la determinazione dell'imposta.
  • La qualifica del beneficiario (es. ente pubblico) va valutata anche quando il beneficiario non è parte formale del contratto: se è destinatario immediato del trasferimento, si applicano le agevolazioni previste per quella categoria.
  • La presenza di una convenzione o di un titolo che dimostri il diritto del terzo beneficiario a ricevere immediatamente il bene è elemento decisivo per ottenere l'agevolazione fiscale.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve documentare chiaramente la volontà e l'effetto traslativo immediato a favore del terzo e la qualità pubblica del beneficiario per opporsi a pretese di applicazione di aliquote ordinarie.
  • L'amministrazione finanziaria non può disconoscere l'agevolazione solo sulla base della non partecipazione formale del beneficiario al contratto: conta l'effetto reale del negozio giuridico.

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