Sentenza del 15/12/2021 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Visto di conformita' o asseverazione infedele rilasciati dal Centro di assistenza fiscale - La somma prevista dall'art. 39 comma I del D.Lgs. n. 241/1997 ha natura di sanzione amministrativa - Sussiste - Ha natura risarcitoria - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di tre cartelle di pagamento (anno 2014) per somme richieste ai sensi dell'art. 39, comma 1, D.Lgs. 241/1997 per apposizione infedele del visto di conformità su dichiarazioni presentate tramite il C.A.F.; dedotte plurime censure tra cui: omessa sottoscrizione della cartella notificata via PEC, carenza di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 D.Lgs. 241/1997, carenza di legittimazione passiva, incompetenza dell'Ufficio che ha formato l'iscrizione a ruolo, errata qualificazione della somma (natura risarcitoria anziché sanzionatoria). In subordine richiesta di rideterminazione della somma nella misura del 30% della maggiore imposta alla luce della novella introdotta dal D.L. n. 4/2019.
La decisione
La CTP ha riunito i ricorsi, ha respinto alcune eccezioni formali ma ha accolto in parte i ricorsi riconoscendo l'applicabilità, a favore del ricorrente, della disciplina più favorevole introdotta dal D.L. n. 4/2019 riducendo la sanzione al 30% della maggiore imposta; l'Agenzia ha appellato ma la Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, sez. III, ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado ritenendo che la somma prevista dall'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 241/1997 abbia natura di sanzione amministrativa (e non risarcitoria) e che pertanto si applichi il principio del favor rei; sono state rigettate anche le doglianze sull'incompetenza territoriale e sulle presunte irregolarità di forma delle notifiche; condanna dell'Agenzia alle spese del grado per Euro 1.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 241/1997, art. 39, comma 1
Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'Art. 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da Euro 258 ad Euro 2.582... salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa... i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi...
La Corte ha qualificato la «somma pari all'importo...» come una sanzione amministrativa; pertanto, essendo sanzionatoria, è suscettibile di applicazione della disciplina più favorevole introdotta successivamente (favor rei).
D.L. n. 4/2019 (art. 7-bis) - modifica art. 39 D.Lgs. 241/1997
I soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente
Novella ritenuta più favorevole al C.A.F.; applicata retroattivamente ai fini sanzionatori in virtù del principio del favor rei quando la misura è più lieve.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 3, comma 3
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Fonte del principio del favor rei applicato per adottare la disciplina più favorevole (riduzione al 30%).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter
Riferimento alle modalità del controllo formale e alla quantificazione di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero richiesti al contribuente; utilizzati dalla pretesa originaria ma non ostativi all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 39 nei confronti del CAF.
D.Lgs. n. 39/1993, art. 3
Utilizzato per giustificare la validità degli atti amministrativi formati tramite sistemi informatici anche in assenza di firma autografa, con sostituzione mediante indicazione a stampa del soggetto responsabile; motivazione per ritenere valide le notifiche/ruoli non sottoscritti manualmente.
Massime di principio
- La somma prevista dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. 241/1997 per il visto o l'asseverazione infedele ha natura di sanzione amministrativa e non di risarcimento: pertanto, se una legge successiva disciplina la misura della sanzione in modo più favorevole, tale disciplina può essere applicata al fatto commesso (principio del favor rei).
- Dopo la novella del D.L. n. 4/2019 il C.A.F. è soggetto, in caso di visto infedele non provocato da dolo o colpa grave del contribuente, al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata (e non più all'intero importo di imposte, sanzioni e interessi), riducendo significativamente l'esposizione del prestatore d'opera di assistenza fiscale.
- La responsabilità del C.A.F. resta esclusa se il visto infedele è stato indotto da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente; va dunque valutata la concreta condotta del contribuente per escludere o confermare la responsabilità del CAF.
- Le questioni formali come la mancata sottoscrizione del ruolo o l'assenza di attestazione di conformità nelle notifiche informatiche non incidono automaticamente sulla validità dell'iscrizione a ruolo, specie alla luce della normativa sui documenti informatici (D.Lgs. 39/1993) e della giurisprudenza consolidata.
- L'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha formato l'iscrizione a ruolo non determina di per sé l'annullamento se l'atto è riconducibile all'Agenzia delle Entrate nel suo complesso come ente impositore; vanno dimostrate violazioni specifiche di competenza che abbiano inciso sul diritto di difesa.
- In caso di contestazione del visto infedele conviene proporre, in via subordinata, l'applicazione della norma successiva più favorevole e documentare l'assenza di dolo o grave colpa del contribuente per ottenere la riduzione al 30%.
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