Cassazione Civile, Ordinanza n. 17493/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del Comune, della sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato improcedibile il gravame del medesimo Comune. Secondo la ricostruzione riportata nella decisione di legittimità, il Comune aveva notificato tempestivamente l'atto di citazione in appello, ma aveva poi iscritto la causa a ruolo tardivamente. In particolare, aveva tentato un deposito telematico il 13 marzo 2023, rifiutato dalla cancelleria perché la busta risultava priva dell'atto di appello e della sentenza impugnata; la comunicazione di rifiuto era stata ricevuta lo stesso giorno, ma il depositante avrebbe atteso due giorni prima di contattare la cancelleria e procedere a un nuovo deposito regolare. La Corte territoriale aveva inoltre respinto l'istanza di rimessione in termini, ritenendo che l'esito negativo del primo deposito dipendesse da un malfunzionamento del sistema informatico in uso al ricorrente e che vi fosse stato un ingiustificato ritardo nell'attivazione presso la cancelleria. Con l'unico motivo di ricorso il Comune ha denunciato, in modo cumulativo, violazione dell'art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5, e difetto di motivazione, sostenendo che non fosse possibile desumere dalle ricevute quale documento mancasse e che, se avesse avuto immediata contezza della carenza documentale, avrebbe tempestivamente corretto il deposito includendo la documentazione necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto il ricorso carente nella esposizione dei fatti e dello svolgimento del giudizio, in violazione dell'art. 366 c.p.c., perché non chiariva adeguatamente l'oggetto della lite né le date rilevanti del giudizio di merito. Ha poi censurato la formulazione promiscua del motivo, che richiamava indiscriminatamente i numeri 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., prospettando profili eterogenei e logicamente incompatibili e limitandosi a considerazioni di fatto senza una puntuale critica della sentenza impugnata. Infine ha osservato che il denunciato vizio di motivazione non era configurabile, poiché il controllo di legittimità è oggi limitato al minimo costituzionale e la motivazione della sentenza d'appello non presentava anomalie radicali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di cassazione e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Non è ammissibile una censura formulata in modo promiscuo e cumulativo su vizi eterogenei e incompatibili, senza una specifica critica della decisione impugnata.
Il ricorso per cassazione deve contenere una compiuta esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del giudizio, sufficiente a individuare l'oggetto della controversia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il controllo sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale e consente solo la denuncia di anomalie motivazionali estreme, non del semplice difetto di sufficienza.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Richiamata come base della trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Parametro per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato, ove dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e completa dei fatti di causa e dello svolgimento processuale, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza/completezza espositiva.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo indifferenziato censure ex art. 360 c.p.c. eterogenee e tra loro incompatibili, senza individuare con precisione la specifica ratio decidendi impugnata.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è oggi sindacabile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, coincidenti con la violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta semplicemente non persuasiva o incompleta.
- La cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese e dà atto, se dovuto, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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