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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17493/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del Comune, della sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato improcedibile il gravame del medesimo Comune. Secondo la ricostruzione riportata nella decisione di legittimità, il Comune aveva notificato tempestivamente l'atto di citazione in appello, ma aveva poi iscritto la causa a ruolo tardivamente. In particolare, aveva tentato un deposito telematico il 13 marzo 2023, rifiutato dalla cancelleria perché la busta risultava priva dell'atto di appello e della sentenza impugnata; la comunicazione di rifiuto era stata ricevuta lo stesso giorno, ma il depositante avrebbe atteso due giorni prima di contattare la cancelleria e procedere a un nuovo deposito regolare. La Corte territoriale aveva inoltre respinto l'istanza di rimessione in termini, ritenendo che l'esito negativo del primo deposito dipendesse da un malfunzionamento del sistema informatico in uso al ricorrente e che vi fosse stato un ingiustificato ritardo nell'attivazione presso la cancelleria. Con l'unico motivo di ricorso il Comune ha denunciato, in modo cumulativo, violazione dell'art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5, e difetto di motivazione, sostenendo che non fosse possibile desumere dalle ricevute quale documento mancasse e che, se avesse avuto immediata contezza della carenza documentale, avrebbe tempestivamente corretto il deposito includendo la documentazione necessaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto il ricorso carente nella esposizione dei fatti e dello svolgimento del giudizio, in violazione dell'art. 366 c.p.c., perché non chiariva adeguatamente l'oggetto della lite né le date rilevanti del giudizio di merito. Ha poi censurato la formulazione promiscua del motivo, che richiamava indiscriminatamente i numeri 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., prospettando profili eterogenei e logicamente incompatibili e limitandosi a considerazioni di fatto senza una puntuale critica della sentenza impugnata. Infine ha osservato che il denunciato vizio di motivazione non era configurabile, poiché il controllo di legittimità è oggi limitato al minimo costituzionale e la motivazione della sentenza d'appello non presentava anomalie radicali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di cassazione e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e completa dei fatti di causa e dello svolgimento processuale, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza/completezza espositiva.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo indifferenziato censure ex art. 360 c.p.c. eterogenee e tra loro incompatibili, senza individuare con precisione la specifica ratio decidendi impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è oggi sindacabile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, coincidenti con la violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta semplicemente non persuasiva o incompleta.
  • La cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese e dà atto, se dovuto, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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