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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43853/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso la decisione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Pasqualini contro la conferma in appello della condanna per omicidio volontario aggravato di Lorenzo Ferracin. Il ricorrente denunciava che la Corte di cassazione aveva omesso di considerare, nel sesto motivo di ricorso, l'alterazione della scena del crimine e l'incompatibilità di tale ricostruzione con i tempi delle telefonate effettuate da Pasqualini ai Carabinieri e con l'arrivo dei militari, sostenendo che tale omissione configurerebbe un errore di fatto decisivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi. Primo, mancanza della procura speciale conferita all'Avv. Franco Capuzzo, requisito necessario per il deposito del ricorso. Secondo, sul piano sostanziale, il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. non è applicabile perché non è stato dimostrato un errore percettivo della Corte di cassazione tale da aver condizionato in modo decisivo il convincimento; la mancata considerazione degli orari delle telefonate non avrebbe modificato la valutazione complessiva della Corte di merito sulla presunta alterazione della scena del crimine e, comunque, le telefonate non risultavano automaticamente incompatibili con i movimenti attribuiti al ricorrente. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/6/2017, n. 103).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio per errore di fatto richiede l'esistenza di un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione che abbia influito in modo decisivo sulla decisione; non può sostituire i normali strumenti impugnatori per errori di valutazione o di diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'oblazione alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o proposto colpa; la somma di Euro 3.000,00 è stata equitativamente determinata alla luce della colpa nella proposizione del ricorso.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite e precedenti della Cassazione

    Sez. U. n. 32744/15 Zangari; Sez. 5 n. 18315/2019 Manfreda; Sez. U. n. 13199/21/07/2016 Nunziata; Sez. U. n. 18651/26/03/2015 Moroni; Sez. U. n. 16103/27/03/2002 Basile; Sez. U. n. 37505/14/07/2011 Corsini; Sez. 3 n. 47316/01/06/2017 Vinci; Sez. 2 n. 41782/30/09/2015 Cofano

    La giurisprudenza richiede che l'errore dedotto sia un errore percettivo immediatamente rilevabile negli atti della causa di legittimità e che la sua rimozione avrebbe condotto a una decisione diversa; sono esclusi gli errori di valutazione probatoria e di diritto, nonché gli errori non immediatamente rilevabili.

Massime di principio

  • Per proporre un ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è necessario dimostrare un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione, non semplici divergenze di valutazione probatoria.
  • La deduzione di omissioni o pretermissioni nella motivazione deve essere tale da poter essere considerata decisiva rispetto all'esito; piccole incongruenze temporali o di dettaglio (es. orari delle telefonate) sono insufficienti se non si mostra come avrebbero cambiato il giudizio complessivo.
  • Gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di diritto o i travisamenti del fatto richiedono i rimedi ordinari (impugnazioni) o la revisione, e non il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • È obbligatorio conferire la procura speciale al difensore che firma il ricorso per Cassazione; l'assenza di tale procura è causa di inammissibilità procedurale.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente irregolari può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente l'ammissibilità formale e sostanziale prima di proporre il rimedio.

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