Cassazione Penale, Ordinanza n. 05748/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non entra nel merito della responsabilità già affermata nei due gradi di merito e non modifica la sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 16/05/2024. L'unico motivo richiamato nel provvedimento riguarda la dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p., prospettata in relazione al dovere del giudice di rilevare eventuali cause di proscioglimento. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo è manifestamente infondato e, inoltre, formulato in modo generico rispetto a una situazione di doppio conforme accertamento di responsabilità.
Norme richiamate
La dedotta violazione è ritenuta manifestamente infondata e genericamente proposta; non emerge alcun dovere di proscioglimento immediato idoneo a superare il doppio conforme accertamento di responsabilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo fondato sull'art. 129 c.p.p. deve essere specifico e non può limitarsi a deduzioni generiche o assertive quando vi sia un doppio conforme accertamento di responsabilità.
- La manifesta infondatezza del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dal provvedimento.
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